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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo 3), nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1) provvedere alla custodia a pagamento di autoveicoli negli spazi a tale scopo adibiti fornire ogni possibile assistenza ai consorziati per problemi organizzativi e tecnici 2) gestire chioschi di vendita al minuto di bevande e alimenti nelle aree di propri posteggi; 3) svolgere l'attivita' di soccorso stradale e rimozione veicoli; 4) promuovere la costituzione di nuove cooperative di custodia auto, pulizia, facchinaggio, trasporti, impresa di pulizia e autolavaggi; 5) provvedere alla ristrutturazione di immobili di civile abitazione e commerciali ed industriali; 6) rappresentare i soci presso enti pubblici e privati e amministrazioni locali societa', per l'ottenimento di nuove aree di parcheggio e per l'assunzione di lavori e quant'altro possa occorrere; 7) svolgere opera di tutela degli interessi dei soci. 8) svolgere servizi di ordine nelle manifestazioni sportive e spettacoli; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, nonche' tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in societa' di capitali che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento, senza che ci possa mai costituire attivita' prevalente della societa'; 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette e consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi di approvvigionamenti ed il credito. 5) concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, pevidenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'art. 2526 c. C. . La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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