Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di provvedere ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976 n. 377 e della legge 8 agosto 1985 n. 433 all'approvvigionamento delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro occorrenti alle imprese, alla presentazione collettiva dei prodotti, alla vendita degli stessi, all'assunzione di lavori, alla prestazione di garanzie in operazioni di credito, allo sviluppo dell'associazionismo e nella sua politica nei confronti dell'associazionismo artigiano. In particolare modo il consorzio si prefigge di: a) assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da province, da comuni e da ente pubblico, nonche' da privati, l'appalto di lavori di qualsiasi genere per eseguirli direttamente o per farli eseguire dalle ditte consorziate; b) provvedere al rifornimento delle imprese consorziate, cui venga affidata la esecuzione dei lavori presi in appalto, delle materie prime, dagli attrezzi, macchinari, necessari alla esecuzione dei lavori medesimi, curando la trattazione e acquisizione degli ordinativi da ripartire tra le imprese; c) effettuare, a seguito di richiesta dei consorziati, la vendita dei loro prodotti anche predisponendo esposizioni collettive dei prodotti e curandone la presentazione collettiva in mostre e fiere; d) promuovere sistemi di acquisto collettivo, anche con l'acquisizione, la costruzione in comune di magazzini; e) provvedere a mezzo di un ufficio tecnico proprio o eventualmente convenzionato, alla direzione dei lavori, alla compilazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa, nonche' alla assistenza tecnica, sempre che tali servizi vengano richiesti dalla imprese consorziate; f) promuovere l'acquisizione la costituzione e la gestione di aree attrezzate; g) curare lo studio dei modi come ridurre i costi di produzione e razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi produttivistici e di moderne tecniche di lavorazione, tenendo aggiornati i consorziati e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale, curando lo svolgimento di programmi didattici e di ricerca scientifica; h) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente ai consorziati; i) gestire centri meccanografici e di elaborazione dati e/o altri servizi comuni; j) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio notizie di carattere generale fra i consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza relativa alla gestione dell'impresa; k) prestare garanzia alle imprese associate per il pagamento di forniture e per il finanziamento dei lavori in corso, curando inoltre le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese associate; l) assistere e rappresentare le imprese che lo costituiscono sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con enti pubblici, privati e istituti di crediti; m) vigilare perche' i patti intervenuti tra le imprese relativi alla esecuzione dei lavori, siano scrupolosamente rispettati; n) svolgere altre attivita' che siano connesse o affini a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, ausiliare industriale e finanziaria che siano necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonche' compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tale finalita'; o) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci mediante l'erogazione di prestiti da disciplinare con apposito regolamento, limitato ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del l'oggetto sociale, giusto il disposto dell'art. 12 della legge 127 del 17/02/71, e' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. E' vietato al consorzio il compimento di operazioni speculative e di svolgere azioni che possono essere comunque pregiudizievoli agli interessi delle imprese associate.
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