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Il "c. A. B. - consorzio albergatori bibione" e' un organismo con attivita' esterna, costituito sulla base di un contratto consortile in conformita' alle norme di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile. Il consorzio si propone lo scopo di promuovere e di porre in atto - in nome e per conto delle imprese consorziate - vantaggiosi accordi commerciali per l'acquisto, o, comunque, per l'approvvigionamento di merci e prodotti alimentari e non alimentari di qualsiasi genere, necessitanti alle imprese stesse, o che formino, in ogni caso, oggetto di commercio di dette imprese, sempre comunque in relazione alla predetta loro attivita' alberghiera o assimilata, commerciale e di servizi collegati al turismo. Il consorzio ha inoltre lo scopo di istituire un'organizzazione comune tra le imprese che operano nel settore turistico-ricettivo, commerciale e dei servizi del territorio, al fine di stipulare, nell'interesse dei consorziati, o promuovere la stipulazione, da parte dei consorziati, di convenzioni commerciali con le imprese fornitrici di servizi e prodotti alimentari e non, al fine di ottenere vantaggi economici sui prezzi di fornitura, anche con la formula di premio, contributo o speciali condizioni per l'acquisto. Rientrano inoltre nell'oggetto sociale: - la trattativa e/o l'acquisto da produttori nazionali ed internazionali, l'importazione, la ripartizione tra i consorziati e il trasporto o trasferimento ai consorziati dei beni acquistati per loro conto; - il trattamento delle problematiche riguardanti la gestione delle imprese produttive e di servizi; - l'effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti inerenti l'attivita' dei consorziati; - la promozione di iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento di quanto oggetto e scopo del consorzio in favore dei consorziati; - la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica e di formazione ai consorziati per materie attinenti, relative e connesse all'oggetto consortile; - la partecipazione e fiere, mostre e convegni e l'organizzazione di corsi. Il consorzio non ha scopo di lucro, ma si basa sui principi della mutualita', attuata mediante la partecipazione dei soci alla costituzione del fondo consortile, che ha la funzione di garanzia collettiva ed alle spese per il funzionamento di un'organizzazione comune, intesa, ai sensi dell'art. 2612 e segg. Del cod. Civ. , unicamente a coordinare l'attivita' delle imprese consorziate mediante funzionamento di un ufficio per i rapporti fra loro e con i terzi. Il consorzio, in via non prevalente e con esclusione delle attivita' riservate previste dalle leggi 385/93 e 1/91, e successive modifiche ed integrazioni, potra' altresi' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al raggiungimento degli scopi consortili, ivi comprese, a titolo indicativo, l'assunzione di partecipazioni in societa' ed enti aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, la concessione ed assunzione di interessenze, anche in qualita' di associante od associato in partecipazione, in iniziative economiche connesse al proprio oggetto sociale. Il consorzio potra' inoltre partecipare a reti di imprese. Potra' concedere fidejussioni, avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta gli organi del consorzio lo ritengano opportuno. Il consorzio potra', inoltre, intraprendere ogni altra iniziativa che l'assemblea riterra' utile alla promozione e sviluppo della categoria imprenditoriale consorziata.
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