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Lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale prevista dal d. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, all'art. 34 comma 2, e piu' precisamente nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui agli artt. 49 comma, 1 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917. La societa a tale scopo puo', per conto degli utenti, svolgere le attivita' sostitutive di presentazione della dichiarazione dei redditi elencate al comma 21 dell'art. 78 della legge 30/15/1991 n. 413. Tra esse, a titolo esemplificativo, la societa' provvedera': a. Ad elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie; b. A verificare la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; c. Consegnare ai contribuenti copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imprese; d. Comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; e. Inviare in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La societa' potra' inoltre prestare: * assistenza alla compilazione delle dichiarazione reddituali inviate ai pensionati dagli istituti di previdenza e trasmissione delle stesse; * assistenza ai lavoratori nella predisposizione della documentazione tendente all'ottenimento delle agevolazioni previste dagli enti locali; la societa', potra', poi, compiere, non nei confronti del pubblico, ogni attivita' strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, immobiliare e mobiliare - ad eccezione per quest'ultima della intermediazione dei valori mobiliari, cosi' come regolata dal decreto legislativo n. 58/98 - compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni azionarie e non, in societa' di capitali aventi scopi analoghi o complementari e la prestazione di garanzie, incluse quelle fidejussorie, per obbligazione di terzi. I soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, hanno facolta' di effettuare nei confronti della societa' finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata nel rispetto del d. Lgs. 385/1993 e della deliberazione del cicr del 3 marzo 1994.
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