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La societa' ha per oggetto lo svolgimento dell attivita' di assistenza fiscale, prevista dall art. 34, comma 1 , del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, cosi' come introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei soggetti aderenti alle associazioni ed organizzazioni socie della societa', nonche' in favore degli altri soggetti previsti dalla legge, con esclusione delle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina dell'organo di controllo, nonche' quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al d. Lgs. Del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577. La societa' a tal uopo puo', per conto dei suddetti utenti che richiedono assistenza fiscale: a) elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie, nonche' curare gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigere le scritture contabili; c) verificare la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicare al sostituto d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; f) inviare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, le scelte ai fini della destinazione della percentuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e ogni altra documentazione relativa ai redditi anche per via telematica ai sensi del combinato disposto dell art. 3, comma 3 del d. P. R. 22 luglio 1998, n. 322 e dell art. 2 del d. M. 31 luglio 1998; g) apporre, attraverso uno o piu' responsabili fiscali, il visto di conformita' formale dei dati indicati nelle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile; h) apporre, attraverso uno o piu' responsabili fiscali, l'asseverazione che i dati contabili ed extra contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea; i) realizzare e gestire centri meccanografici ed elettrocontabili per la elaborazione dei dati e dei documenti aziendali dei soci e di tutti i soggetti loro associati, nonche' di terzi, con particolare riguardo all'elaborazione delle contabilita' prescritte dalle norme civili e fiscali ed alla determinazione dei redditi d'impresa; elaborare le scritture e i documenti di lavoro ed eseguire i conseguenti adempimenti derivanti dall'applicazione da parte di consorziati e delle imprese loro associate, nonche' di terzi, di contratti collettivi di lavoro ed accordi interconfederali, nonche' da disposizioni legislative ed amministrative inerenti l'assicurazione obbligatoria, la previdenza e la sicurezza sociale; l) assistere e prestare consulenza in materia di gestione economica e finanziaria d'impresa; accesso al credito ed ai finanziamenti locali, regionali, statali e comunitari; sicurezza e tutela dei consumatori; tutela dell'ambiente; igiene e sicurezza sul lavoro; m) redigere e assistere nella stipula di contratti d'affitto, di cessione e d'acquisto, nonche' costituzione, trasformazione, scissione e scioglimento di azienda. Per le attivita' di cui sopra la societa' puo' avvalersi di una societa' di servizi il cui capitale sia posseduto, almeno a maggioranza assoluta, dalle associazioni autorizzate alla costituzione dei caf. La societa' potra' effettuare anche tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti previsti dall'articolo 1 comma 4 della legge 11 gennaio 1979 numero 12, modificato dall'articolo 58 comma 16 legge numero 144/1999, nei confronti delle imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956 numero 860, nonche' delle altre piccole imprese. La societa' puo' partecipare a consorzi o societa' consortili costituite esclusivamente dalle societa' che svolgono attivita' di centro autorizzato d'assistenza fiscale e/o dai loro soci allo scopo di agevolare e coordinare le attivita' connesse con il presente oggetto sociale.
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