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1. La societa' ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attivita' sportiva dilettantistica, compresa l'attivita' didattica, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, agli sport ed alle attivita' calcistiche, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del paese e dello sport nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalita', all'eta', alle condizioni psico-fisiche nonche' alle convinzioni morali. 2. La societa' non ha scopo di lucro; conseguentemente, e' tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita della societa', salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della societa', da qualunque causa determinato, dovra' essere devoluto ad altre societa' o associazioni sportive aventi finalita' analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. La societa' e' apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa. 1. La societa' ha per oggetto principale l'esercizio delle seguenti attivita': a) l'esercizio e lo svolgimento di attivita' sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, compresa l'attivita' didattica, mediante l'organizzazione di corsi di avviamento e specializzazione di discipline sportive di ogni genere, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alle discipline del calcio e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva cui decidera' di affiliarsi, e dei rispettivi organi, ed in particolare dell'unione italiana sport per tutti (u. I. S. P. ) e del coni; b) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione, a qualsiasi titolo, di impianti sportivi di ogni genere, delle strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, e di altre strutture per il tempo libero, lo spettacolo, lo sport dilettantistico ed il turismo sportivo. La societa' puo', quale attivita' connessa e strumentale all'attivita' sportiva, esercitare l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici sportivi, impianti sportivi ed opere sportive in genere comprensive della relativa parte impiantistica. 2. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la societa' potra': a) costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed eta', onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva cui si affiliera'; b) organizzare gare, meeting, manifestazioni e tornei sportivi, nonche' attivita' ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili; c) svolgere ogni altro tipo di attivita' sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico; d) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, attivita' di commercio di materiale ed articoli sportivi, nonche' centri estetici e di benessere e attivita' di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti la societa' potra' prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse e, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, nonche' assumere mutui e finanziamenti anche fondiari. 4. La societa' potra' anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o societa' aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento. 5. La societa' potra' compiere, nell'interesse proprio e delle societa' ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie (aventi carattere secondario e strumentale rispetto all'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico), sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie anche reali (aventi carattere secondario e strumentale rispetto all'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico). 6. La societa' non puo' comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attivita' e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio e' soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa societa', o incompatibili con la stessa. La societa' richiedera' il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal coni, per il tramite delle federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni per lo svolgimento delle attivita' sportive agonistiche ovvero amatoriali e ricreative, che intende svolgere. 2. La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del coni, delle federazioni nazionali ed internazionali o degli enti di promozione sportiva cui risultera' affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della societa' nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attivita' sportiva. 3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate.
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