Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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oggetto art. 4) la societa' ha il seguente oggetto sociale in via principale: l'attivita' di laboratorio e studio fotografico, commercio al minuto e via internet di materiale fotografico, digitale e magnetico e relativi accessori, cornici, album per fotografie, occhiali da sole e da vista ed apparecchi ottici, commercio al minuto e via internet di articoli elettrici e musicali, articoli di ingegneria e fotocinematografici, articoli ottici, laboratorio ottico, lenti a contatto, misurazione della vista e attivita' connesse e accessorie, nonche' servizio di rilascio fotocopie, spedizioni via fax e per posta elettronica. Unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che cio' costituisca attivita' prevalente, la societa' puo' compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese, costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio a scopo di stabile investimento e non di collocamento, puo' concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi, nonche' a favore di istituti di credito, banche e societa' finanziarie, il tutto salvi i limiti di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni. Sono tassativamente escluse: - l'attivita' professionale riservata ex lege n. 1815/39; - l'attivita' di intermediazione immobiliare ex lege n. 39/89; - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197/91 e di cui all'art. 106 t. U. N. 385/93; - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministro del tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato sulla g. U. N. 227; - l'attivita' di intermediazione mobiliare ex lege n. 1/91.
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