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Scopo ed oggetto il consorzio, senza finalita' di lucro, ha il compito di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento sinergico dei servizi forniti dalle imprese consorziate e dell'attivita' da ciascuna esercitata nonche' l'espansione dei mercati di interesse delle stesse, assicurando loro le migliori condizioni. Pertanto al consorzio e' demandato il coordinamento della fase di acquisizione dei lavori, il coordinamento tecnico necessario a garantire la loro esecuzione e l'eventuale coordinamento di fasi di produzione; e' demandata altresi' l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2602 del c. C. , delle attivita' appresso previste. Il consorzio, a titolo esemplificativo, e non limitativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale avra' il compito di : a) promuovere la partecipazione alle gare indette da qualsiasi ente nazionale o estero, in ordine alla attivita' di cui sopra; condurre le trattative e lo svolgimento delle procedure e di quant'altro necessario al fine di ottenere l'affidamento della realizzazione delle opere; adempiere agli obblighi oggetto dell'affidamento suddetto eseguendo ogni opera o servizio che le vengano affidati in connessione ad esso, direttamente o indirettamente o anche tramite le imprese consorziate, definendo e stipulando sia con le pubbliche amministrazioni sia con enti o privati le convenzioni e i contratti relativi alle iniziative assunte; stabilire ed intrattenere i necessari ed opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, nonche' con istituti, aziende di credito e societa' finanziarie; compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale; b) effettuare il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, per conto proprio o di terzi; svolgere ogni attivita' di sollevamento, per conto proprio o di terzi, per l'esecuzione di qualsiasi lavoro e da effettuarsi mediante autogru, carrelli elavatori, sollevatori telescopici e con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, di proprieta' o di terzi; effettuare l'ideazione, la costruzione, la demolizione, il montaggio, lo smontaggio e la messa in conservazione, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica ed il collaudo funzionale di impianti di qualsiasi tipo anche elettrici e strumentali. Avra' inoltre i seguenti compiti: c) studio e predisposizione degli atti preliminari e dei progetti dell'intervento; coordinamento dell'intervento e predisposizione delle modalita' e dei tempi di effettuazione da parte dei consorziati delle opere oggetto dell'intervento e/o dei singoli lotti e la conseguente attribuzione della relativa percentuale di partecipazione effettiva per la realizzazione dell'intervento e dell'incarico; compimento di tutto quanto necessario per assicurare la tempestiva esecuzione delle convenzioni dei contratti e degli appalti stipulati; svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili; determinazione, ripartizione e riscossione dei contributi consortili dovuti da ciascun consorziato; rilascio di eventuali garanzie anche in nome e per conto dei consorziati per l'attuazione dei fini consortili. Il consorzio in generale ha la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni con enti nazionali o esteri o istituzioni private e con qualsiasi terzo con cui il consorzio possa entrare in rapporto per l'attuazione dei fini consortili. Il consorzio rappresenta, pertanto, l'organizzazione istituita per l'esecuzione unitaria dei lavori allo scopo di conseguire, attraverso l'ottimizzazione delle capacita' tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei soci consorziati la compiuta attuazione delle obbligazioni derivanti dalla aggiudicazione dei lavori. Esso potra' eseguire in proprio le prestazioni e i lavori in oggetto oppure affidarli ai soci consorziati. A tal fine potra' porre in essere tutti i necessari o anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestazione di servizi, nonche' con istituti di credito, potra' assumere direttamente il personale dipendente o stipulare contratti per prestazioni di lavoro. Con riguardo alla suddetta ipotesi, la misura percentuale in cui ciascun consorziato concorre per le prestazioni che il consorzio eseguira' direttamente, corrispondera' alla quota di partecipazione di ciascuno al fondo consortile, cosi' come indicato successivamente. Il consorzio puo' compiere ogni altro atto, concludere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonche' assumere partecipazioni in enti e societa' e svolgere altresi' tutte quelle attivita' strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate, sempre necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile e purche' questo non ne risulti sostanzialmente modificato.
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