Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 c. C. . In particolare potra' svolgere attivita' dirette alla coltivazione di fondi agricoli, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attivita' connesse; acquistare, permutare, affittare, vendere terreni agricoli, aziende e imprese agricole, condurre a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma legale terreni, aziende e imprese agricole proprie, dei soci e di terzi; conferire terreni, aziende e imprese agricole in societa' di qualsiasi natura che abbiano i medesimi scopi sociali; compiere qualsiasi altra operazione, anche immobiliare ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi sociali; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; fare la prima manipolazione del latte, il burro, il formaggio e i latticini prodotti. La societa' potra' inoltre svolgere ogni e qualsiasi attivita' complementare, affine o comunque connessa con le precedenti. La societa' potra' svolgere, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, pubblicitarie, industriali, finanziarie e creditizie (con esclusione di qualsiasi operazione di leasing attivo) dirette al conseguimento dell'oggetto sociale e potra' assumere anche partecipazioni in altre imprese, societa' e consorzi la cui attivita' sia analoga, affine o connessa con la propria ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la societa' potra' contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, ivi inclusa la prestazione di fideiussioni, anche a favore di terzi, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico. Essa potra' inoltre accedere a qualsiasi forma di agevolazione disposta con normativa comunale, regionale, nazionale, comunitaria. Il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente e futura ed in particolare della legge 2 gennaio 1991 n. 1, della legge 7 giugno 1974 n. 216, della legge 5 luglio 1991 n. 197 e del d. L. Vo 1 settembre 1993 n. 385, essendo quindi tassativamente escluse tutte quelle attivita' di intermediazione mobiliare, di sollecitazione e raccolta di risparmio tra il pubblico e finanziarie, anche nella forma del credito al consumo anche nell'ambito dei soci, che siano per legge riservate a particolari soggetti.
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