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La societa' ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle attivita' professionali, comprese le prestazioni accessorie e strumentali, nell'ambito delle attivita' riservate agli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro. Le attivita' professionali svolte dalla societa' devono essere eseguite unicamente dai soci accomandatari professionisti iscritti, in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione degli incarichi affidati. I soci accomandatari professionisti devono comunicare alla societa' ogni eventuale situazione di incompatibilita' in relazione ad uno specifico incarico, e possono opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate. I soci accomandatari professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine di appartenenza, e la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine cui e' iscritta. La societa' svolgera', in via prevalente, le attivita' professionali riservate agli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I soci, sia accomandatari professionisti, sia accomandanti, possono partecipare ad una sola societa' tra professionisti. Nell'esecuzione delle attivita', la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni professionali siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34, e successive modifiche. La societa', al momento del primo contatto con il cliente, dovra' fornire per iscritto: - l'elenco dei soci professionisti, contenente l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali da ciascuno possedute; - l'elenco dei soci non professionisti; - una nota informativa sui diritti del cliente e sulle modalita' di esecuzione dell'incarico; - la presenza o meno di conflitti di interesse tra cliente e societa', che siano anche determinati dalla presenza di soci accomandanti con finalita' di investimento. Il cliente ha il diritto di scegliere tra i soci accomandatari professionisti, uno o piu' soci per l'esecuzione dell'incarico affidato alla societa'. Nel caso in cui tale diritto non fosse esercitato, la societa' potra' individuare il professionista qualificato, cui affidare l'esecuzione dell'incarico tra i soci accomandatari professionisti, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dello stesso. Nell'esecuzione di ciascun incarico, la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari, i quali agiranno sotto la direzione e la responsabilita' dei soci professionisti, cui l'incarico e' attribuito, ed, in caso di particolari attivita', soltanto ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. In ogni caso, i nominativi dei sostituti e degli ausiliari, con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali, saranno comunicati al cliente in forma scritta. I rapporti economici, ivi compresa la parcellazione, intercorrono tra i clienti e la societa'. Le conseguenze economiche di qualsiasi controversia con i clienti della societa', nonche' le eventuali spese di difesa e risarcimento danni in caso di procedimento per illeciti civili e penali nei confronti di un socio accomandatario professionista, saranno assunti dalla societa' stessa, la quale potra' rivalersi sul socio diretto responsabile solo in caso di condanna per dolo o colpa grave. In questo caso, il socio accomandatario professionista, il quale ha agito senza la dovuta diligenza e cura, e' tenuto a rimborsare alla societa' i danni (anche di immagine) e le somme (comprese le eventuali spese giudiziali e stragiudiziali, interessi convenzionali e di mora e ogni altra spesa connessa anche futura) sostenute da quest'ultima. La societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie (reali e personali), anche a favore di terzi; la societa' puo' assumere partecipazioni, anche azionarie, ed acquistare quote di altre societa', ma non tra professionisti, o imprese. Tali attivita', meramente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, devono essere effettuate, non nei confronti del pubblico, in modo non prevalente e comunque in ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, con esclusione di qualsiasi operazione inerente l'esercizio del credito, la raccolta del risparmio tra il pubblico ed il collocamento presso terzi di quote, interessenze e partecipazioni in societa' di qualunque tipo o in imprese.
Parole chiaveL'azienda Caniggia Pier Luigi E Moretti Laura E C., Dottori Commercialisti Associati S.a.s. - Società Tra Professionisti appartiene al macrosettore Servizi alle imprese e si occupa di Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. Secondo lo standard ATECO, il codice 69.20.11 corrisponde a: Servizi forniti da commercialisti.
Caniggia Pier Luigi E Moretti Laura E C., Dottori Commercialisti Associati S.a.s. - Società Tra Professionisti è conosciuta anche come: "CANIGGIA PIER LUIGI E MORETTI LAURA E C., DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SAS", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SAS", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE", "CANIGGIA PIER LUIGI E MORETTI LAURA E C., DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI", "CANIGGIA PIER LUIGI E MORETTI LAURA E C., DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "CANIGGIA PIER LUIGI E MORETTI LAURA E C., DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SAS", "CANIGGIA PIER LUIGI E MORETTI LAURA E C., DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE" e "CANIGGIA PIER LUIGI E MORETTI LAURA E C., DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE".
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