Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: - la valorizzazione delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli; - in tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinata, la cooperativa ha come oggetto: - la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle uve prevalentemente conferite dai soci; - la vendita o l'utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti derivanti dalla lavorazione delle uve; - la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli diversi dalle uve prevalentemente conferiti dai soci; - la conduzione di fondi rustici esercitata sotto ogni forma ; - l'assistenza ai soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. Ricorrendone le condizioni la cooperativa potra' altresi' compiere tutti gli adempimenti necessari per assumere la qualifica di organizzazione di prodotto (op) in conformita' alle disposizioni vigenti.
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