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Articolo 4 la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Essa si propone lo scopo di promuovere ed agevolare lo sviluppo dell'attivita' d'impresa dei soci, attraverso il contenimento dei costi di gestione, di lavorazione e commercializzazione dei prodotti al fine di retribuire al meglio le loro produzioni, con conseguente miglioramento delle loro condizioni economiche, nonche' di contribuire ad una maggiore organizzazione aziendale. In particolare, la cooperativa fornisce loro servizi a condizioni vantaggiose quali la trasformazione, la conservazione e la ricerca della collocazione piu' conveniente sul mercato dei prodotti conferiti e/o lavorati, distribuendo ai soci il ricavato della commercializzazione al netto delle spese sostenute quale prezzo per il conferimento. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. In considerazione di quanto sopra, lo statuto assume valore di patto societario , di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Articolo 5 la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Nello svolgimento della propria attivita', essa si avvale prevalentemente degli apporti di beni da parte dei propri soci. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': a) costruire ed assumere direttamente ed indirettamente la gestione di impianti per la lavorazione, la conservazione, la trasformazione in comune di uva, frutta e ortaggi e di qualsiasi altro prodotto agricolo dei soci. B) vendere e collocare in comune, direttamente o tramite i propri organismi consortili, in italia e all'estero, tutti i prodotti conferiti dai soci e/o acquistati, opportunamente lavorati e trasformati secondo le esigenze di mercato e la maggiore convenienza della gestione sociale; c) acquistare per conto dei propri soci, quanto possa rendersi utile e necessario all'esercizio dell'agricoltura, e gestire in comune macchine o attrezzature utili o necessarie per l'attivita' agricola dei soci; d) assistere tecnicamente i propri soci per migliorare la produzione agricola, favorendo l'incremento di nuove coltivazioni, per disporre di prodotti sani, gradevoli, genuini e che soddisfino sempre piu' la richiesta dei consumatori; per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro a: acquistare, lavorare e commercializzare le materie prime e i prodotti occorrenti alla societa' per lo svolgimento della propria attivita'; acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; promuovere la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere in modo non prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi od enti che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capo-gruppo, sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. ; - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce. Infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/03 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto.
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