Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Scopo - oggetto - art. 4 (scopo mutualistico):la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di trasformare i prodotti agricoli conferiti dai soci e di ricercare la loro collocazione piu' conveniente sul mercato. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La societa' deve comunque svolgere la propria attivita' avvalendosi prevalentemente dei conferimenti dei soci. - art. 5 (oggetto sociale):considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente e dall'articolo 2512 u. C. Del codice, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone: a) la lavorazione delle uve sia da tavola che da vino, delle olive e dei prodotti dell'agricoltura in generale, compresi i sottoprodotti, secondo i dettami della migliore tecnica agraria, predisponendo a tale scopo i necessari impianti ed attrezzature; b) l'utilizzazione e la vendita collettiva dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione, all'ingrosso, sul mercato nazionale ed estero, nonche' al dettaglio, aprendo a tal uopo, propri spacci di vendita nell'ambito del territorio nazionale e internazionale; c) la fornitura ai propri soci, acquistandone per proprio conto, di macchine agricole necessarie alla lavorazione, di concimi anticrittogamici o quanto necessario alla buona conduzione dei terreni; d) di predisporre, per conto dei soci, e su loro richiesta, piani di lavorazione per una conduzione migliore dei terreni, utilizzando, a tal uopo, l'opera dei dottori e periti agrari e comunque tecnici nel campo dell'agricoltura; e) di procedere all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario al servizio dei fondi dei soci con la ricerca e distribuzione di acque sotterranee per uso irriguo; f) l'organizzazione industriale e commerciale idonea per il collocamento di tutti i prodotti e sottoprodotti e il compimento di tutte le operazioni immobiliari e finanziarie inerenti lo scopo sociale; g) dedotte le spese e gli oneri, distribuire ai soci conferitori il ricavo delle vendite in ragione della quantita' e qualita' dei prodotti conferiti; h) compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie inerenti allo scopo sociale, ricorrere al credito agrario e fondiario, contrarre mutui, concedere ipoteche, assistere i propri soci nelle stesse operazioni se richieste e per altri motivi inerenti alle colture; i) di effettuare qualunque altra attivita' connessa ed affine all'agricoltura e nell'interesse dei propri soci. La cooperativa potra', al fine di rendere piu' efficace la sua azione, aderire ad organismi cooperativi consortili provinciali, regionali, nazionali. Al socio che non consegna i prodotti che si e' impegnato a conferire, sara' addebitata la quota di spese generali e di lavorazione, ammortamenti compresi, che sarebbe stata imputata sul quantitativo soggetto a conferimento e non conferito, salvo casi di impossibilita' riconosciuti validi dal consiglio di amministrazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Su delibera del consiglio d'amministrazione potra' aderire o partecipare ad organismi economici che provvedano alle successive fasi di lavorazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, e, per raggiungere gli obiettivi di cui all'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
Parole chiaveL'azienda "Cantina E Oleificio Sociale Di Manduria Società Cooperativa Agricola", Con Acronimo "Cantolio Manduria Soc.coop. Agricola" appartiene al macrosettore Bevande e si occupa di Vino. Il codice 11.02.10 (ATECO) descrive l'attività come: Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d..
"Cantina E Oleificio Sociale Di Manduria Società Cooperativa Agricola", Con Acronimo "Cantolio Manduria Soc.coop. Agricola" opera anche con la denominazione "CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI MANDURIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA , CON ACRONIMO CANTOLIO MANDURIA".
"Cantina E Oleificio Sociale Di Manduria Società Cooperativa Agricola", Con Acronimo "Cantolio Manduria Soc.coop. Agricola" è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 197.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.