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Oggetto sociale art. 4 - la societa' cooperativa, che non persegue finalita' di lucro ed e' retta dai principi della mutualita' prevalente, si avvarra' prevalentemente, nello svolgimento della attivita', delle prestazioni lavorative dei soci ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei soci allo scopo di ottenere tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la trasformazione dei prodotti agricoli conferiti e ricercare la loro collocazione piu' conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti; la cooperativa si propone anche di favorire l'inserimento dei soci nel mondo dell'agricoltura e del lavoro agricolo e di fornire loro ogni e qualsiasi assistenza anche al fine di meglio valorizzare i loro prodotti ed il loro lavoro. A tal fine si propone, inoltre, lo svolgimento delle seguenti attivita': a) la lavorazione in comune delle uve di ogni genere e specie prodotte e conferite dai soci siano essi coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, societa' operanti nel campo dell'agricoltura o piccoli produttori possidenti di piccoli terreni ricevuti anche in donazione dai loro genitori o a qualsiasi altro titolo derivativo, per farne vini sani e genuini secondo i dettami della scienza e della tecnica enologica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge o di quelle che in seguito saranno emanate, compresa la commercializzazione sia delle uve prodotte e conferite dai soci che del vino derivato dalla trasformazione delle uve o conferito, ed il relativo imbottigliamento. Solo per esigenze particolari, relative al miglioramento della qualita' delle uve e del vino prodotto dai soci, la cooperativa nel rispetto delle vigenti leggi potra' anche acquistare altri tipi di uve, di mosti o di vino prodotti anche da non soci ed ogni altra materia prima o sussidiaria. B) la lavorazione in comune delle olive prodotte e conferite dai soci, siano essi coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, societa' operanti nel campo dell'agricoltura o piccoli produttori possidenti di piccoli terreni ricevuti anche in donazione dai propri genitori o a qualsiasi altro titolo derivativo, secondo i dettami della migliore tecnica olearia. La commercializzazione sia delle olive che dell'olio prodotto e conferito dai soci, compreso il relativo imbottigliamento. Solo per esigenze particolari, relative al miglioramento della qualita' delle olive o dell'olio prodotto dai soci, la cooperativa, nel rispetto delle leggi vigenti, potra' anche acquistare olive od olio anche presso non soci ed ogni altra materia prima o sussidiaria. C) la utilizzazione e la lavorazione dei sottoprodotti derivati dalle lavorazioni dei prodotti indicati nei punti a) e b) compresa la vendita degli stessi. D) lo stoccaggio, l'ammasso, la commercializzazione e la trasformazione di ogni e qualsiasi altro prodotto agricolo o di derivazione agricola, conferito e/o prodotto dai soci, quali ad esempio: vino, pomodori, cavoli, barbabietole, grano, insalate di ogni genere e specie e comunque ogni e qualsiasi altro prodotto ortofrutticolo e non, derivante dalla coltivazione della terra, nessuno escluso od eccettuato, purche' sia prodotto e conferito dai soci. E) la distribuzione fra i soci conferitori del ricavato delle vendite di cui alle precedenti lettere a) b) c) d), dedotte le spese, gli oneri e gli altri costi relativi alle fasi di produzione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, quale corrispettivo dei prodotti stessi conferiti alla cooperativa, in ragione della loro quantita', qualita' e resa. F) l'acquisto per conto dei soci, di attrezzature idonee ed utili per la produzione dei loro terreni, per una efficace difesa dei loro impianti e per il potenziamento della loro produzione. G) l'attivita' di servizio di sola trasformazione dell'uva dei soci, delle olive e degli altri prodotti compreso lo stoccaggio e l'immagazzinamento temporaneo di tutti i prodotti, anche se non conferiti. H) l'attivita' di esecuzione di opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni dei soci con la ricerca e distribuzione di acque sotterranee per uso irriguo. I) l'esercizio del credito ai propri soci, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, sia in ordine alle esigenze inerenti alla conduzione dei loro terreni che alle anticipazioni sui conferimenti, siano essi a prezzo chiuso prestabilito ovvero a prezzo da determinare. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa potra' assumere partecipazioni in associazioni temporanee di impresa, ai sensi della legge dell'8 agosto 1977 n. 584 e della legge del 30 marzo 1981 n. 113 e di qualsiasi altra disposizione legislativa vigente o che in seguito sara' emanata, anche in qualita' di capofila. Per il raggiungimento dei propri scopi, la cooperativa, potra' assumere partecipazioni ed interessenze, in qualita' di associata in partecipazione, come associata e come associante in societa' italiane ed estere, enti sia pubblici che privati, aventi ad oggetto attivita' connesse a quelle della cooperativa o comunque ad esse complementari. La societa' potra', inoltre, compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e di servizi, compresa l'assunzione di avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia che fosse ritenuta utile o necessaria usufruendo altresi' di qualsiasi agevolazione finanziaria e/o fiscale prevista dalle leggi vigenti e da quelle che in seguito saranno emanate comprese quelle comunitarie e compiere comunque ogni altra operazione utile e vantaggiosa. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della l. 31/01/92 n. 59. Potra' inoltre adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, necessarie per l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa. A tal fine potra' emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Per la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 della l. 59/92. Spetta all'assemblea dei soci deliberare circa la costituzione dei fondi o il finanziamento di programmi di cui al presente articolo nonche' circa l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui alla l. 59/92.
Parole chiaveL'attività di Cantina Oleificio Sociale Di Fragagnano Soc. Coop. A.r.l. si colloca nel settore Bevande, specificatamente in Vino. Il codice di attività ATECO 11.02.10 corrisponde a: Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d..
Cantina Oleificio Sociale Di Fragagnano Soc. Coop. A.r.l. figura anche con le denominazioni: "CANTINA OLEIFICIO SOCIALE DI FRAGAGNANO", "SOCIETA CANTINA OLEIFICIO SOCIALE DI FRAGAGNANO", "COOPERATIVA CANTINA OLEIFICIO SOCIALE DI FRAGAGNANO" e "SOCIETA COOPERATIVA CANTINA OLEIFICIO SOCIALE DI FRAGAGNANO".
Secondo i criteri europei, Cantina Oleificio Sociale Di Fragagnano Soc. Coop. A.r.l. è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 623.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.