Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: a) la vinificazione in comune delle uve prodotte e conferite dai soci; b) la commercializzazione in comune dei vini e relativi sottoprodotti; c) la distribuzione fra i soci in rapporto alla quantita' e qualita' delle uve conferite, del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere; d) qualsiasi altra attivita' affine, connessa, complementare o accessoria a quelle di cui ai punti a) b) e c) del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all'attivita' della cooperativa; e) la costruzione,l'acquisizione, l'affitto e l'assunzione in qualsiasi modo di beni mobili e immobili da destinare al conseguimento degli scopi sociali; f) la richiesta ed utilizzo delle provvidenze disposte dall'unione europea,dallo stato,dalla regione e da enti locali,nonche' dei finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi privati e pubblici,interessati allo sviluppo della cooperazione; g) la conduzione a qualsiasi titolo di terreni a vocazione vitivinicola,previa eventuale acquisizione di diritti di reimpianto,per la successiva trasformazione dei prodotti ivi ottenuti; h) l'assistenza tecnica ai soci produttori. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivit connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveCantina San Giorgio Monferrato, Società Agricola Cooperativa appartiene al comparto Bevande e si occupa di Vino. La classificazione ATECO 11.02.10 identifica l'attività: Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d..
Cantina San Giorgio Monferrato, Società Agricola Cooperativa è anche conosciuta con i nomi: "CANTINA SAN GIORGIO MONFERRATO, SOCIETA' AGRICOLA", "SOCIETA CANTINA SAN GIORGIO MONFERRATO, SOCIETA' AGRICOLA", "COOPERATIVA CANTINA SAN GIORGIO MONFERRATO, SOCIETA' AGRICOLA" e "SOCIETA COOPERATIVA CANTINA SAN GIORGIO MONFERRATO, SOCIETA' AGRICOLA".
La dimensione aziendale colloca Cantina San Giorgio Monferrato, Società Agricola Cooperativa nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 120.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.