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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di assicurare ai soci una piu' elevata remunerazione della propria attivita', perseguendo sempre e comunque il criterio contabile che la liquidazione del prezzo del prodotto conferito avvenga in base ai risultati esposti nel conto economico con conseguente conguaglio positivo o negativo degli acconti eventualmente erogati. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. -- (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa svolge la propria attivita' mirata: 1) alla raccolta di tutte le uve e dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci destinandoli alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione, nonche' alla loro collocazione per la quantita' eccedente la potenzialita' degli impianti; 2) ad acquistare, ad assumere in affitto od in qualsiasi altra forma strutture ed impianti produttivi e di trasformazione, ad ottenere in concessione terreni, specialmente incolti o mal coltivati, per coltivarli a conduzione unita, od anche a conduzione divisa fra i propri soci, con l'adozione dei processi e delle colture piu' convenienti ai fini sociali; 3) ad acquistare in forma collettiva fertilizzanti, anticrittogamici, attrezzi rurali, sementi, bestiame ed in genere ogni altro materiale o scorta, sia per l'azienda od il servizio sociale, che per distribuirli ai soci che ne abbiano necessita', inclusi alcuni generi di largo consumo ed uso famigliare; 4) ad acquistare o prendere in affitto macchine agricole, a stipulare convenzioni con terzi per servizi collettivi per la coltivazione, per i trattamenti delle colture, per la raccolta e per i trasporti ed in genere per tutte le attivita' atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura ed a gestire direttamente i servizi stessi per l'uso dei soci che ne abbiano necessita'; 5) ad attuare la raccolta di altri prodotti agricoli dei soci quali: cereali, legumi, olive, olio, ortofrutticoli, latte, formaggi, bestiame, salumi, insaccati ecc , curarne ove richiesto, il condizionamento, la conservazione e la eventuale trasformazione mediante appositi impianti; provvedere anche alla commercializzazione ed alla vendita diretta dei prodotti conferiti indirizzandola preferibilmente alle cooperative di consumo e loro consorzi; 6) a promuovere: il miglioramento produttivo della terra con l'assistenza dei tecnici specializzati, il perfezionamento dei processi colturali, irrigazione e zootecnici, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali, l'applicazione della motorizzazione e della elettricita' all'agricoltura, mediante accesso al credito per gli investimenti in agricoltura, anche se interessanti una sola parte dei soci, che nel caso realizzano una apposita specifica gestione nell'ambito della cooperativa; 7) a concedere anche temporaneamente in gestione ai propri soci i terreni disponibili per lo svolgimento di attivita' sperimentali relative all'agricoltura; 8) a gestire spacci per la vendita al diretto consumatore dei prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci e di quelli ottenuti dalle lavorazioni sociali, allo scopo di favorire l'immissione diretta al consumo a condizioni favorevoli e vantaggiose, sia per i soci, che per i lavoratori non soci; a gestire strutture turistiche, agrituristiche e ricettive per la migliore e piena utilizzazione della capacita' lavorativa dei propri soci e per la piu' adeguata valorizzazione del territorio sul quale opera la cooperativa; 9) ad aderire ad enti pubblici ed enti locali, nonche' ad altri organismi associativi pubblici e privati, cooperative e consorzi al fine di favorire il raggiungimento dello scopo sociale; 10) l'esercizio di attivita' agricole ex art. 2135 c. C. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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