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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa puo' aderire ad una o piu' centrali di tutela in rappresentanza della cooperativa nonche' ad altri organismi di rappresentanza compresi i loro organismi periferici. Le adesioni ed il recesso ai detti organismi sono deliberate dal consiglio di amministrazione. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle uve conferite prevalentemente dai soci cooperatori; - la vendita collettiva dei prodotti e sottoprodotti agricoli conferiti dai soci, la gestione di spacci di vendita al diretto consumo dei prodotti vinicoli, nonche' ogni prodotto agroalimentare; - l'assistenza collettiva ai soci in tutti i campi dell'attivita' vitivinicola, sia tecnica che burocratica; - le attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, in particolar modo la conduzione e la coltivazione sotto qualsiasi forma di vigneti in possesso a qualsiasi titolo dei soci, con mezzi ed attrezzature proprie o con l'ausilio di aziende conto terzi; - la somministrazione di cibi e bevande al fine di favorire la vendita dei prodotti della societa' e dei soci; - la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali - quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varieta' coltivabili, alla sperimentazione di nuove varieta', ecc. - la cooperativa esercita, sia direttamente sia tramite societa' partecipate, ogni altra attivita' strumentale al perseguimento degli scopi sociali mutualistici e adotta ogni opportuna iniziativa volta a valorizzare la produzione dei propri soci e la sua immagine nel comparto agroalimentare nonche' a valorizzare, potenziare, migliorare il mercato agricolo ed agro-alimentare ad ogni livello. A tal fine la cooperativa puo' produrre, trasformare, commercializzare, conservare e valorizzare ogni prodotto agricolo e agroalimentare ancorche' non conferito dai soci cooperatori. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveCantina Terre De' Trinci Società Cooperativa Agricola è attiva nel settore Bevande, con focus specifico su Vino. Il settore di attività (codice ATECO 11.02.10) è: Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d..
L'azienda Cantina Terre De' Trinci Società Cooperativa Agricola utilizza anche i nomi: "CANTINA TERRE DE' TRINCI", "SOCIETA CANTINA TERRE DE' TRINCI", "COOPERATIVA CANTINA TERRE DE' TRINCI", "SOCIETA COOPERATIVA CANTINA TERRE DE' TRINCI" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CANTINA TERRE DE' TRINCI".
In base alla dimensione, Cantina Terre De' Trinci Società Cooperativa Agricola è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 30.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.