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La societa' ha per oggetto: - l'esercizio di struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui alla legge della regione puglia del 28. 5. 2004 n. 8 e del regolamento regionale del 3 gennaio 2005 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni: 1) - medicina di laboratorio generale di base, laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche, con o senza accreditamento, di cui al punto b. 01. 02. 01 sella legge; 2) laboratori specializzati che esplicano indagini diagnostiche monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e professionale, con o senza accreditamento, di cui al punto b. 01. 02. 02 della legge. La societa' potra' compiere, unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e purche' in maniera non prevalente, senza finalita' di collocamento nei confronti dei terzi, le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero a tal fine necessarie, ivi compresi l'assunzione di mutui passivi, il rilascio di avalli, fidejussioni, garanzie, anche reali nei limiti di legge. Sono espressamente escluse le attivita' di cui alla legge 23 marzo 1983 numero 77, della legge 2 gennaio 1991 numero 1 e 5 luglio 1991 numero 197, come modificata dal d. Lgs. 385/1993. La societa' e' costituita con lo specifico scopo di realizzare nuove iniziative produttive, in particolare nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del d. P. R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni. La societa' avente tale specifico scopo potra' usufruire di tutte le agevolazioni previste per le nuove iniziative e soprattutto per le nuove iniziative ubicate nel mezzogiorno d'italia. La sede legale, amministrativa ed operativa della societa' dovra' permanere per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione in favore della societa' stessa delle agevolazioni previste dal d. Lgs. Numero 185 del 21 aprile 2000 in uno dei territori indicati nell'articolo 14 del medesimo decreto. Non sono validi, ne' efficaci, per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo numero 185 del 21 aprile 2000 in favore della societa', gli atti di alienazione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita cosi' come prescritto dagli articoli 17 e 19 di tale decreto.
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