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A. L'analisi finanziaria e la valutazione di aziende, imprese, progetti e joint ventures, nell'interesse di clienti, nonche' la consulenza (non nei confronti del pubblico) inerente alla progettazione ed all'avviamento di iniziative industriali, commerciali e finanziarie di persone fisiche e giuridiche ed alla compravendita di societa', enti ed imprese in genere; b. La valutazione di fattibilita' e l'organizzazione propositiva di collocamenti azionari e di valori mobiliari similari ai fini sia di finanziamento sia di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati; c. Il reperimento e l'organizzazione di finanziamenti da concedersi da parte di soggetti a cio' abilitati; d. La prestazione di servizi e di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa ad imprese in campo industriale, commerciale e finanziario; e. La prestazione di servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa la organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f. La consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g. In via comunque non prevalente l'assunzione di partecipazioni in societa' con attivita' connesse e strumentali. Inoltre la societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari inerenti all'oggetto sociale, con espressa esclusione: - di ogni attivita' di cui alla legge 23. 11. 1938 n. 1815; - della raccolta di risparmio tra il pubblico, dell'esercizio del credito, dell'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attivita' dalla legge qualificata come attivita' finanziaria ; - delle attivita' il cui esercizio e' riservato alle sim; - delle attivita' previste dall'art. 4, comma ii della legge 5. 7. 1991 n. 197. La societa' ha facolta' di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso ai soci stessi, con le modalita' ed in ottemperanza a quanto disposto dal d. L. 1 settembre 1993 n. 385 e dell'art. 1 della conseguente deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 e successive integrazioni e modifiche. Tali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto previsto dall'assemblea che ne delibera il versamento.
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