Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' avanti specificati, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare: 1) la disciplina dell'allevamento e delle produzioni zootecniche secondo le piu' avanzate tecniche alimentari e di profilassi contro le malattie, al fine di migliorare e potenziare dette produzioni e soddisfare le esigenze di elevazione del progresso tecnico, economico e sociale dei produttori associati ed il rafforzamento delle loro capacita' contrattuali sul mercato stesso; 2) la selezione genetica delle razze per il miglioramento delle qualita' organolettiche delle carni, la precocita' e la maturazione delle stesse; 3) la preparazione e l'autoconsumo di mangimi a nuclei semplici, composti e integrati; 4) la realizzazione e/o la gestione di impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, confezionamento, stoccaggio e di quanto altro favorisca lo sfruttamento piu' idoneo dei prodotti che si ricavano dagli allevamenti diretti o gestiti dai soci; 5) la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della commercializzazione al fine di elevare il reddito economico di ciascun produttore; 6) ogni altra attivita' affine o complementare alle precedenti. Al fine di valorizzare i prodotti dei propri associati e favorirne la loro collocazione sul mercato, la societa' potra' fornire ai propri soci clienti, e fornitori assistenza di carattere organizzativo, commerciale, finanziario, logistico e quant'altro necessario al raggiungimento dello scopo sociale, ed al miglioramento dello scambio mutualistico. La societa' si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, anche con la raccolta e/o concessione di prestiti ai soci stessi da parte della societa'; raccolta e concessione dovranno essere effettuate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti e con le modalita' consentite dalle norme generali sulla gestione del credito. La cooperativa puo' acquistare, vendere, permutare immobili e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa puo' prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli art. 4 e 5 della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' inoltre ricevere prestiti da soci cooperatori, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dall'art. 10 della legge 59/92 e sue modificazioni ed integrazioni nonche' dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tali attivita' sono definite con appositi regolamenti approvati dall'assemblea generale ordinaria dei soci. E' comunque esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.
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