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Art. 4 scopo - oggetto la societa', in attuazione dello scopo mutualistico, con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521 c. C. , comma 3 n. 3, la societa', intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di perseguire l'interesse generale della comunita' per i fini di cui alle lettere a) e b) art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e conformemente alla legge n. 59/92. La cooperativa si ispira ai principi della solidarieta' e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficolta' fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici. La cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella societa', in attivita' lavorative confacenti, ivi comprese le attivita' gestite nei propri centri. L'attivita' necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni piu' adeguate alle capacita' ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitivita'. Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalita' sociali, economiche ed educative, affinche', attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignita' umana e sociale. La cooperativa nel conseguimento dei propri fini mutualistici si avvarra', altresi', dell'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana ed in particolare dalla legge n. 142/2001 e successive proroghe e integrazioni. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei lavoratori e dei regolamenti interni. La cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualita' e fatte salve tutte le attivita' professionali protette, si propone di: a) svolgere le seguenti attivita' del tipo previsto alla lett. A) del sopracitato art. 1 legge 381/91 (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi): - servizi sociosanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate e, in particolare, anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operativita' in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta; in relazione a cio' la cooperativa puo' svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attivita', per tutte le categorie di soggetti gia' menzionati: 1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e terapeutica; 2) assistenza sociale e materiale ai minori nonche' a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; 3) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attivita' sportive, teatrali e musicali; 4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; 5) servizio di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario; 6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche; 7) attivita' e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8) gestione di asili nido e scuole materne; 9) gestione di case famiglie e di comunita' alloggio, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate; 10) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; 11) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare; 12) assistenza esterna agli istituti di pena per attivita' ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; 13) assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musico terapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra; 14) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private ed a domicilio, anche con seminari, convegni e altre forme divulgative. Tutte le attivita' sopra menzionate vengono promosse anche per favorire l'inserimento lavorativo dei minori affidati alla cooperativa. B) perseguire il predetto interesse generale della comunita' e la promozione umana per l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), come previsto dalla lett. B, art. 1 della legge 381/91, attivita' finalizzate tutte all'inserimento di persone svantaggiate e tra queste in particolare: - servizio di mensa e fornitura anche per istituti scolastici, enti pubblici e privati; - assistenza anziani; - pulizia e manutenzione strade; - manutenzione verde pubblico, forestazione; - servizio raccolta rifiuti; - servizio affissioni; - manutenzione edifici pubblici; - controllo e prevenzione incendi; - assistenza handicappati; - lavorazione della ceramica; - produzioni artigianali, anche artistiche, di oggetti, mobilia; - commercio di oggettistica; - laboratori manifatturieri nel campo dell'oggettistica e dei tessuti; - commercializzazione dei prodotti, anche in maniere ambulante; - trasporti, manutenzioni, pulizie, guardiania, vigilanza, spazzamento, servizio postale ; - servizi di giardinaggio, sistemazione e manutenzione di spazi pubblici e privati; - raccolta differenziata di rifiuti e residui di lavorazione, cura dell'ambiente; - servizi fieristici e turistici; - servizi rivolti alle famiglie, ai minori, ad anziani ed a persone svantaggiate, consistenti in: attivita' socioassistenziali ed educative domiciliari; promozione e realizzazione di attivita' culturali, ricreative, turistiche, di informazione, educazione e formazione; servizi finalizzati alla riabilitazione psicologica, motoria ed alla socializzazione; - organizzazione, attuazione e coordinamento di corsi di formazione professionale nell'ambito delle attivita' svolte dalla cooperativa ed affini per i propri soci e per soggetti terzi; - realizzazione di programmi integrati volti al recupero, alla riabilitazione ed alla socializzazione di persone svantaggiate, tramite iniziative lavorative e corsi nei campi attinenti alle attivita' sopra esposte; la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, il tutto conformemente alla normativa vigente in materia. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad albi professionali e ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall art. 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal dl 415/96. Per la realizzazione delle attivita' sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni: 1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attivita' coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91; 2) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovra' assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "a" e "b" dell'art. 1 della legge 381/91. La cooperativa favorira', altresi', ogni inserimento in attivita' di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La cooperativa potra' altresi'' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresi' convenzioni con pubbliche amministrazioni per l assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente. Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa puo' acquistare e/o alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale. La societa' si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell associazionismo cooperativo. Potra', inoltre, promuovere, anche mediante l'approvazione assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 della legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni e, comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in materia ed in particolare della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 (in g. U. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico cooperativistico. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La societa' e' disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. La societa' potra', nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attivita' anche con i terzi. E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attivita' diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle "onlus" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dal comma 1 lettere c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
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