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Art. 3 (scopo) la cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la gestione di servizi socio sanitari culturali ed educativi, con particolare attenzione all'infanzia, alla tutela della famiglia ed alla integrazione sociale della donna di cui all'art. 3, secondo comma, lett. A) della legge regionale trentino alto adige 22 ottobre 1988, n. 24, nonche' della legge provinciale bolzano n. 8/96 e l. Provinciale di bolzano n. 26/74,, nell'ambito delle leggi che li regolano, operando con le proprie socie ed a favore delle stesse allo scopo di rendere funzionale e responsabile e completo il servizio che le proprie socie, esperte nell'assistenza all'infanzia e nei rapporti educativi e interpersonali disimpegnano per conto dell'utenza, fornendo alle stesse anche idoneo appoggio tecnico, informativo, formativo professionale. La cooperativa sociale intende perseguire le finalita' essenziali attraverso una attenta politica della qualita' volta alla realizzazione della seguente mission aziendale: bambino - valorizzazione dell'identita' socio-culturale, del patrimonio e del benessere di ogni bambino, delle sue qualita', nel proprio ambiente naturale e relazionale, in sintonia con il contesto e con il clima cooperativo; - promozione di azioni per l'integrazione sociale del bambino e della sua unicita' in condizioni di equilibrio socio-emotivo attraverso il gioco, la libera espressivita' e il movimento in un ambiente sicuro;- riconoscimento del diritto di cittadinanza dei bambini e promozione attiva del loro sviluppo armonico alla crescita educativa nel rispetto dei loro tempi naturali;famiglia - apertura reciproca e collaborazione con le famiglie come metodo di sostegno attraverso il servizio di assistenza e di educazione dei bambini accolti ed accuditi presso tagesmutter e strutture per l'infanzia; - attuazione di misure attive per la conciliazione delle esigenze familiari, attraverso formule, percorsi e soluzioni per la flessibilita' del servizio all'infanzia donna; - promozione di azioni attive per la valorizzazione della donna e della madre, delle sue esperienze e competenze, attraverso il lavoro mediante processi di sviluppo culturale, formativo e professionalizzante;- valorizzazione dell'integrazione sociale ed economica della donna mediante il metodo cooperativistico, nel quadro della mutualita' d'impresa solidale ;comunita' - casa bimbo tagesmutter e' un punto di riferimento per il territorio e le sue comunita'. Concorre con buone prassi al suo progresso civile e sociale, attraverso la promozione dell'assistenza all'infanzia e dell'educazione dei bambini, orientandole ad una crescente coesione sociale e culturale della popolazione secondo i principi di sussidiarieta' e di corresponsabilita'. La cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la corrensponsabilita' di ogni socio, il valore etico della cooperazione, la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, e la sensibilizzazione delle istituzioni, delle famiglie e in generale della comunita', un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa sociale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', potra' cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa sociale intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa per assicurare alle socie continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa sociale, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana vigente. Art. 4 (oggetto sociale) considerate le finalita' definite all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita': a) l'organizzazione dell'opera delle proprie socie sul piano tecnico, amministrativo affinche' queste possano svolgere in collegamento coordinato con la cooperativa sociale la loro opera professionale di assistenti domiciliari e assistenti all'infanzia e attivita' complementari ispirata alla legislazione nazionale, regionale e provinciale in materia al servizio delle famiglie assistendo nelle proprie case ed in altre sedi, anche insieme con i propri, uno o piu' bambini di altre famiglie fornendo loro cure materne e familiari sulla base di criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali; b) gestire strutture di assistenza all'infanzia, educative, di formazione sempre riguardanti l'infanzia e la prima adolescenza presso strutture fisse e non;c) promuovere e gestire l'attivita' di istruzione, educazione, formazione, animazione, assistenza a favore degli infanti, dei loro genitori nonche' delle aspiranti assistenti ed educatrici per l'assistenza all'infanzia; d) assumere in appalto servizi all'infanzia attraverso gare, procedure ad evidenza pubblica, convenzioni o affidamento diretto indette o promosse da enti pubblici o privati; e) eseguire assistenza domiciliare e sul territorio rivolta in particolare agli anziani per sopperire a tutte le necessita' del loro stato secondo le specifiche richieste;f) promuovere lo sviluppo culturale, sociale, ed occupazionale della donna, favorirne la formazione professionale, la sua qualificazione, riqualificazione e inserimento nel mondo del lavoro. Per lo svolgimento della propria attivita', la cooperativa puo' collaborare con altre strutture analoghe e convenzionate con enti pubblici e privati cui spetti la competenza, la responsabilita' o semplicemente l'opportunita' o l'interesse al funzionamento dell'attivita', nonche' partecipare ad organismi di coordinamento a livello extra territoriale, per la valorizzazione del progetto tagesmutter. Pertanto la cooperativa puo' stipulare accordi, contratti, convenzioni impegni o altre forme di obbligazioni con soggetti pubblici e/o privati, anche di natura partecipativa consortile, o associativa che possa facilitare o comunque interessare l'esercizio dell'attivita' sociale come pure partecipare a consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese od anche gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa sociale potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa sociale potra' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se tali imprese svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa puo' beneficiare di provvidenze e contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali e comunali, ed in genere di enti pubblici e privati, nonche' ottenere prestiti dai soci, in base ad apposito regolamento interno, nell'osservanza e nei limiti previsti dalle leggi vigenti; questi ultimi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario della cooperativa. Puo' altresi' accettare proventi derivanti da atti di liberalita', provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonche' ottenere contributi per l'acquisizione di beni immobili, mobili registrati, attrezzature impianti, apparecchiature e arredamenti. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci nell'ambito delle leggi vigenti, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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