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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa ha come scopo l'accoglienza dei malati, anziani e disabili e l'ospitalita' degli stessi e dei loro accompagnatori, in strutture ricettive attigue ai luoghi di cura, non in prossimita' della loro residenza. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attivita' socio-sanitarie e/o educative. Per la realizzazione dello scopo sociale la cooperativa potra': 1. Gestire centri di accoglienza e ospitalita' di malati, anziani e disabili e/ o dei loro accompagnatori, per la trasferta nei luoghi di cura non in prossimita' della loro residenza; 2. Gestire centri di accoglienza per pazienti in day hospital, e/o familiari di pazienti ricoverati in regime ordinario presso una struttura ospedaliera lontano dal luogo di residenza, per motivi psico-educativi e/o di indigenza; 3. Gestire strutture socio-riabilitative residenziali protette per anziani e/o disabili; 4. Organizzare laboratori per la realizzazione di ausili, percorsi e supporti tecnico/organizzativi che favoriscano l'autonomia delle persone con disabilita' attraverso la partecipazione di professionisti, volontari e utenti; 5. Progettare e implementare azioni individualizzate di rinforzo e verifica dell'autonomia di pazienti ricoverati presso strutture riabilitative e costruire percorsi di empowerment anche per familiari attraverso l'addestramento e la formazione all'utilizzo di attrezzature che facilitano e stimolano l'autonomia e l'integrazione sociale (laboratorio per le autonomie); 6. Creare gruppi di auto aiuto rivolti a persone disabili e/o ai loro familiari; 7. Intraprendere iniziative che contribuiscano alla sensibilizzazione ed alla diffusione degli scopi della cooperativa e piu' in generale del volontariato (corsi di formazione, aggiornamento culturale e professionale, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche); 8. Aderire, promuovere ed organizzare manifestazioni, sottoscrizioni ed iniziative di qualsiasi genere atte a realizzare l'oggetto sociale; 9. Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi nonche' di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini. Con riferimento e nell'ambito delle attivita' e dei servizi di cui al precedente punto 5, la cooperativa potra' compiere: - servizi innovativi di formazione/servizi con particolare riferimento al settore educational, per aziende e pubbliche amministrazioni; - attivita' di studio, integrazione, installazione di servizi e la realizzazione per conto proprio o di terzi di piattaforme a cio' dedicate; - attivita' di consulenza, assistenza tecnica, ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico e di metodo delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attivita' di carattere scientifico, in forma autonoma ed in collaborazione con enti/istituti di ricerca/universita' sia italiani che esteri, anche al fine di reperire fonti di finanziamento delle attivita'/servizi; - attivita' di ricerca e sviluppo in ambito hardware e software, con l'obiettivo di ottenere il massimo rendimento appieno le nuove tecnologie disponibili sul mercato e consistente nelle sotto riportate attivita', previa acquisizione delle debite autorizzazioni laddove richieste; - l'attivita' di gestione e prestazioni telematiche ed e-learning; - la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica, senza escludere interazioni con altri ambiti culturali, in particolare mediante la realizzazione di applicazioni e programmi innovativi da utilizzare direttamente per lo svolgimento della sua attivita', da concedere in uso o in altro diffondere nel mercato; - la formazione al personale del comparto scuola su: - didattica e metodologie; - metodologie e attivita' laboratoriali; - innovazione didattica e didattica digitale; - didattica per competenze e competenze trasversali; - bisogni individuali e sociali dello studente; - problemi della valutazione individuale e di sistema; - inclusione scolastica e sociale; - gestione della classe e problematiche relazionali; - attivita' di consulenza e collaborazione con imprese che operano nel campo delle tecnologie e dei servizi (e-learning), per promuovere l'uso di tali strumenti nell'ambito scientifico necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 87 indica: SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE.
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