Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Casa Di Filo Società…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Scopo oggetto art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell art. 1, lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - realizzazione, organizzazione e/o gestione di strutture protette, di residenze sanitarie assistite, di centri socio riabilitativi, di case famiglia, gruppi appartamento per pensionati; - realizzazione, organizzazione e/o gestione di strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali destinate a comunita'-alloggio, terapeutiche e di convivenza, centri sociali di accoglienza, centri di rieducazione psicofisica, rivolti a minori, anziani, portatori di handicap fisici e psichici, dimessi da ospedali e case di cura, nomadi, extracomunitari, ex detenuti ed a chiunque si trovi in situazioni di emarginazione o disagio; - realizzazione, organizzazione e/o gestione di asili nido, centri per l infanzia, laboratori, ludoteche, centri gioco, e, in genere, di nuove tipologie di servizi per l infanzia, nonche' prestazioni di servizi ausiliari, educativi ed assistenziali, aggiuntivi, integrativi e di supporto all attivita' didattica nei servizi educativi in asili e scuole quali pre e post orario, accompagnamento e sostegno nei servizi di trasporto scolastico, accompagnamento, assistenza domiciliare e distribuzione pasti, vigilanza, custodia e sorveglianza; - realizzazione, organizzazione e/o gestione di centri ricreativi ed educativi per minori e cittadini interessati; - attivita' informative, formative ed educative finalizzate al reinserimento sociale e produttivo; - assistenza presso ospedali, case di cura e riposo, centri riabilitativi, presidi sanitari e di villeggiatura; - assistenza domiciliare per minori, malati e in genere per persone non autonome in modo transitorio o permanente bisognose di appoggio; - assistenza e supporto ad handicappati nelle strutture educative; - attivita' di animazione comunitaria, educativa, culturale e didattica in collaborazione con istituzioni pubbliche e private; - condurre e gestire laboratori artigianali. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l altro, a: assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo stato o da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, concorsi, licitazioni e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; istituire o gestire strutture necessarie per l espletamento delle attivita' sociali; acquistare o prendere in affitto immobili, attrezzature e materiali necessari all esercizio dell impresa sociale; intraprendere ogni attivita' rientrante nell oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; promuovere l istruzione professionale, la formazione culturale e l assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa la costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiave