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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa' scambi mutualistici attinenti l oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. In particolare la societa' si avvale nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente dei conferimenti di beni e servizi dei soci nonche' svolge prevalentemente la propria attivita' in favore dei propri soci cosi' come previsto dall articolo 2512 comma primo n. 1) e 3). La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente,, la cooperativa ai sensi dell articolo 2514 c. C. : a) non potra' distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi: c) non potra' distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della societa', devolvera' l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documentano la condizione di prevalenza di cui all art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all articolo 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) la societa' senza finalita' speculative ed al fine di rendere partecipi i propri soci dei benefici dell' attivita' svolta in forma cooperativa si propone di svolgere la attivita' di seguito elencate. A) la raccolta, lavorazione e trasformazione del latte prodotto e conferito dai soci nonche' la commercializzazione dei prodotti cosi ottenuti. In rapporto di complementarieta' ed accessorieta' con l'attivita' innanzi detta, la societa' puo' altresi' svolgere le seguenti attivita': 1) l'allevamento dei suini con l'utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione latte conferito dai soci e/o con cereali prodotti e conferiti allo scopo dai soci agricoltori; 2) gestione di spacci per la vendita al minuto dei propri prodotti. A tal fine, ma con carattere di accessorieta' ed in funzione di una piu' facile commercializzazione del proprio prodotto, la societa' potra' commercializzare anche prodotti, in prevalenza agricoli, acquistati da terzi; 3) iniziative tese a migliorare le tecniche di produzione del latte da parte dei soci, e quindi, di riflesso la produzione della cooperativa, quali a titolo indicativo la preparazione e distribuzione agli stessi di mangimi concentrati per l' alimentazione delle bovine. B) il ritiro, il trattamento di digestione anaerobica e l abbattimento delle sostanze potenzialmente inquinanti presenti negli effluenti degli allevamenti agricoli e prodotte dalle aziende agricole socie al fine di adeguarle ai limiti fissati dall unione europea in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. C) la produzione di energia elettrica e calore attraverso l utilizzo del biogas prodotto dalla digestione anaerobica di reflui e di biomasse conferite prevalentemente dalle aziende agricole socie. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere, in via non prevalente, qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, finalizzata e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, nei limiti previsti dall'art 2361 del codice civile, interessenze e partecipazioni in cooperative, organismi associativi e consortili che svolgono attivita' agricole analoghe o comunque connesse alla propria attivita', finalizzate alla tutela e qualificazione del proprio prodotto nonche' alla collocazione dello stesso sul mercato, ai soli fini di svolgere operazioni finalizzate e strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni, riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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