Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Caseificio Val D'enza Latte…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli e zootecnici da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti. L'interesse dei soci alla partecipazione alle attivita' sociali si attua effettuando i conferimenti dei beni da essi prodotti nei limiti delle loro possibilita' e capacita', tenuto conto delle esigenze produttive, operative e commerciali della cooperativa. Le modalita' di partecipazione all'attivita' mutualistica saranno oggetto di appositi regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, i quali, per ciascun prodotto, bene o servizio conferiti e richiesti stabiliranno: - termini, modalita' e condizioni del conferimento e/o della fornitura del servizio; - criteri di valutazione dei conferimenti; - criteri per la determinazione e liquidazione dei ristorni. La cooperativa, per lo svolgimento della propria attivita', dovra' avvalersi dell'opera e degli apporti di beni e/o servizi da parte dei soci in misura sempre prevalente classificandosi percio' quale cooperativa a mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci acquistando latte e/o lavorando il latte per conto terzi. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parita' di trattamento tra i soci. (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in particolare: a) di provvedere alla raccolta e alla lavorazione del latte bovino proveniente dalle stalle dei soci, trasformandolo in formaggio ed altri prodotti anche semilavorati oppure vendendolo per usi alimentari e/o industriali. La societa' potra' acquistare latte anche da terzi non soci o eseguire prestazioni di servizi a favore di soci e/o terzi in misura mai prevalente e cio' al solo fine del massimo sfruttamento degli impianti e del raggiungimento della massima economicita' della gestione; b) di conservare, stagionare, vendere, distribuire e/o commercializzare in ogni forma (ingrosso, dettaglio, per via telematica, per corrispondenza, ecc. ) anche all'estero i prodotti e sottoprodotti lattiero caseari ottenuti dalla lavorazione; c) di conferire i prodotti lattiero caseari ottenuti, in tutto od in parte, a consorzi e/o enti cui la cooperativa aderisce per la stagionatura e la commercializzazione; d) di gestire direttamente o in altra forma spacci di vendita al minuto dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni. Al fine di integrare la gamma merceologica e consentire il massimo sfruttamento degli impianti e delle attrezzature commerciali nonche' al fine di migliorare ed accrescere la vendita dei prodotti di propria produzione, la cooperativa potra' commercializzare in misura mai prevalente anche prodotti acquistati da terzi; e) di distribuire fra i soci, a titolo di corrispettivo per il latte conferito, il ricavato delle vendite di cui sopra, detratte le spese ed oneri, in ragione della quantita' ovvero della quantita' e qualita' del latte medesimo. La scelta del metodo da adottare e' di competenza dell'assemblea ordinaria con deliberazione valida sino a revoca; f) di organizzare e gestire i servizi comuni che saranno ritenuti utili e necessari per il conseguimento degli scopi sociali addebitandone il relativo costo ai soci che ne hanno usufruito; g) di assistere i soci in tutto cio' che possa contribuire al miglioramento del patrimonio zootecnico ed all'incremento della produzione di latte, ivi compresa la fornitura di materie prime e mangimi da impiegare nella alimentazione del bestiame da latte e la realizzazione di attivita' formative. H) di realizzare ogni iniziativa di carattere tecnico e sociale atta a determinare perfezionamenti nelle aziende agricole dei soci e far sentire loro i vantaggi di un'azione comune. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' appaltare tutte od alcune delle fasi della raccolta, della lavorazione e/o trasformazione del latte in formaggio ed altri prodotti e/o sottoprodotti lattiero caseari e della stagionatura del formaggio a persone fisiche e/o giuridiche dotate dei necessari requisiti di imprenditorialita' e professionalita'. La cooperativa potra' svolgere tutte le attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in italia sia all'estero, nonche' rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengono svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art, 113 d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Sono inibite le raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/96. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto dei criteri, modalita' e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
Parole chiave