3. 1 la societa' non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale in conformita' all'art. 2 del d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati. 3. 2 in particolare, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 del d. Lgs. 112/17, la societa' intende esercitare le seguenti attivita' di interesse generale: servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore. 3. 3 al fine di perseguire le finalita' di cui al precedente articolo 3. 2 la societa' potra' svolgere le seguenti attivita': - somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche anche mediante gestione di bar o strutture ricettive; produzione e vendita di prodotti gastronomici in genere; - attivazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; - gestione di sale/spazi per laboratori, spettacoli e mostre pubbliche o private, centri studi, centri ricreativi, culturali e ludici favorendo gli scambi culturali; - organizzazione di eventi di coworking con l obiettivo di sperimentare i vantaggi dello stile lavorativo, che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro e di risorse, tra professionisti che fanno lavori diversi con approccio collaborativo e conoscersi l un l altro; - educazione, istruzione e formazione professionale (nei limiti consentiti dalla legge e senza rilascio di titoli di studio, comunque intesi), nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali (nei limiti consentiti dalla legge), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, anche mediante l'organizzazione di laboratori, spettacoli, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, eventi, mercati, incontri con la stampa, concorsi, convegni; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e di persone svantaggiate o con disabilita', nei limiti consentiti dalla legge; - progettazione e gestione di servizi all infanzia, quali ad esempio attivita' di asili nido, baby parking e ludoteca; - produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, libri, riviste, depliant, ecc. Inerenti l oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge. 3. 4 il tutto nel rispetto delle norme delle buone prassi del settore e dei limiti previsti per le attivita' riservate ai professionisti iscritti negli appositi albi. 3. 5 la societa' potra' altresi' compiere, nei limiti di legge, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile e opportuna al conseguimento dell'oggetto sociale. Nello svolgimento della sua attivita', potra' inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici/privati e partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici/privati. 3. 6 sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, nonche' le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. 3. 7 le attivita' di cui al presente articolo 3 devono essere esercitate dalla societa' in via stabile e principale. Per attivita' principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. Lgs. N. 112/17 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. 3. 8 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, d. Lgs. 112/2017, e dal successivo articolo 20. 5, e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h); c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a); d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
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