Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cassa mutua ha scopo mutualistico senza finalita' di lucro e si propone principalmente di assistere finanziariamente i soci con prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che incontra nel corso della sua vita e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti. La cassa mutua, nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge, persegue finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso lo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, delle seguenti attivita': a) erogare finanziamenti ai soci a condizione di favore e comunque ad un tasso "agevolato", anche tramite istituti di credito; b) effettuare servizi di tesoreria e di pagamento per conto dei soci; c) corrispondere una sovvenzione straordinaria alle famiglie dei soci deceduti; d) erogare contributi economici e/o servizi ai soci che si dovessero trovare in condizioni di gravissimo disagio senza fondi reddituali personali e/o familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche; e) erogare sussidi (borse di studio) ai soci e ai loro figli al conseguimento del diploma di scuola media superiore, laurea breve e laurea magistrale, nei limiti di bilancio e di quanto deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle disposizioni dell'eventuale regolamento attuativo; f) provvedere per conto e nell'interesse dei soci alla ricerca e sottoscrizione di prodotti assicurativi; g) promuovere, anche attraverso enti pubblici e privati convenzionati, la previdenza sanitaria integrativa, la formazione professionale del socio, le attivita' sportive e del tempo libero, il turismo sociale e, piu' generalmente, tutte le attivita' ricreative, culturali ed educative. La cassa mutua potra' ancora, a titolo indicativo e non esaustivo, compiere tutte le operazioni commerciali, economiche, mobiliari e immobiliari, all'uopo necessarie, stipulare convenzioni e accordi con societa' ed enti pubblici e privati, sottoscrivere atti negoziali in genere, acquisire o cedere beni e diritti, alienare o assumere, in proprio e senza fine di collocamento, partecipazioni ed interessenze in societa' e aziende anche aventi scopi diversi. La societa' e' e sara' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento, demandando all'consiglio di amministrazione la facolta' di instaurare e realizzare rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci stessi. E' fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
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