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1. La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti, cosi' come previsto e disciplinato dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralita' di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. La societa' non potra' intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti se ciascun operatore terzo, che abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla societa' e ancora in corso, non abbia preventivamente dichiarato per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della societa' non influira' negativamente sulla valutazione da tale operatore espressa circa il merito di credito delle precedenti operazioni di cartolarizzazione di crediti della societa'. 3. In conformita' alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla societa' nell ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa o da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l acquisto dei crediti stessi. 4. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dei relativi provvedimenti di attuazione, la societa' potra' compiere tutte le operazioni comunque occorrenti per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini o necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale, incluse, senza limitazione, quelle connesse, conseguenti o relative alla copertura di rischi, ad operazioni su derivati (anche non in funzione di hedging / copertura rischi), il collocamento dei titioli e/o la liquidazione dei patrimoni separati. 5. La societa', inoltre, potra' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e/o per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e potra' compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e/o di re-investimento in altre attivita' finanziarie (ivi incluse operazioni su crediti aventi caratteristiche simili a quelli gia' oggetto di cartolarizzazione) dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli. 6. La societa', nell ambito dell espletamento di qualsiasi attivita' connessa o strumentale al perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione, potra' compiere tutte le formalita' necessarie al fine di chiedere e ottenere, laddove cio' si renda necessario, particolari autorizzazioni e/o licenze. 7. Gli acquisti di beni e crediti nei casi previsti dall'articolo 2465, secondo comma, del codice civile, dovranno essere autorizzati dal consiglio.
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