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La societa' ha per oggetto la disciplina, il coordinamento e lo svolgimento, in forma unitaria, di tutte o parte delle attivita' dei soci connesse all'appalto affidato dalla committente "ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'abruzzo, l'aquila" alle societa' "s. A. C. -societa' appalti costruzioni s. P. A. " (per il seguito anche "sac"), "impresa costruzioni de cesare ing. Ulrico s. R. L. " (per il seguito anche "de cesare"), "costruzioni iannini s. R. L. " (per il seguito anche "iannini") e "societa'' edile costruzione e appalti provvisiero s. P. A. " (per il seguito anche "secap"), per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro del castello cinquecentesco a l'aquila danneggiato a seguito dell'evento sismico che ha colpito la regione abruzzo (di seguito "appalto"). La societa' non ha scopo di lucro e, conseguentemente, tutti i costi diretti ed indiretti sopportati in qualsiasi tempo dalla stessa nell'espletamento delle attivita' che ne costituiscono l'oggetto saranno addebitati ai soci consorziati. Il risultato economico delle operazioni effettuate dalla societa' si produce direttamente in capo ai singoli soci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale. La societa' consortile rappresenta l'organizzazione comune istituita dalle societa' che vi partecipano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2602 e ss. E 2615 ter cod. Civ. , allo scopo di dare compiuta ultimazione ai lavori di realizzazione dell'opera su specificata. La societa' consortile, pertanto, pur fungendo da autonomo centro di imputazione di costi e ricavi, si' da garantire il costante permanere dell'indispensabile equilibrio economico e finanziario della gestione, anche fra i singoli soci consorziati, in relazione all'impegno a ciascuno di essi richiesto, coordina e gestisce, in forma organizzata, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la esecuzione dei lavori, che, in ogni caso, i soci consorziati devono garantire. In particolare, la societa' consortile, assumendo in nome proprio, ma per conto e nell'interesse dei soci, ogni connessa obbligazione, ha lo scopo di coordinare, dirigere, curare, l'esecuzione dei lavori sopra citati e loro eventuali varianti, affidati alle imprese affidatarie, stipulare i relativi conseguenti contratti di subappalto, di fornitura, assistenza professionale, lavoro e altri comunque utili od opportuni per il raggiungimento dello scopo. La societa' consortile potra', altresi', richiedere, ricevere o prestare fideiussioni ed altre garanzie, selezionare e dirigere il personale di qualunque livello occorrente per il funzionamento dell'organizzazione sociale e l'esecuzione dei lavori, acquisire la proprieta' o disponibilita' dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori e in genere compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti necessari per le proprie finalita' operative.
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