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La cooperativa intendendo far partecipare i soci ai benefici della mutualita', senza finalita' speculative, si prefigge d'intraprendere tutte le iniziative che possono utilmente contribuire alla tutela ed al miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci agricoltori e favorire un'efficace valorizzazione e un migliore collocamento sul mercato dei prodotti agricoli, agroforestali, selvicolturali, dell'allevamento e di tutte le attivita' connesse. In tale contesto la cooperativa promuove la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientando e differenziando le produzioni al fine di migliorare il reddito delle aziende agricole, favorire la ripresa dei settori agricolo e forestale, incentivare la costituzione di filiere agroenergetiche. In particolare la cooperativa intende esercitare in via esclusiva l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 c. C. Ed osservare i dettami del d. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (e s. M. I. ), con l'obiettivo di potenziare e valorizzare le produzioni agricole, favorire il risparmio energetico, creare nuove opportunita' occupazionali e ricercare l'equilibrio ottimale tra la pratica agricola, la qualita' delle produzioni e la tutela ambientale attraverso lo svolgimento di attivita' legate alla valorizzazione, produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e cessione di energia, proveniente da fonti rinnovabili e da biomasse, nonche' di biocarburanti di origine agricola. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. Per il raggiungimento di tali finalita' la cooperativa potra' aderire ad organizzazioni di produttori o loro forme associate, a cooperative o consorzi, promuovere la costituzione di associazioni, nonche' aderire a gruppi cooperativi paritetici o costituire societa' di capitali finalizzate ad un miglior raggiungimento degli scopi sociali. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi: in particolare, ma non in via esaustiva, mediante forme di accordo o di societa' mista o di contratti con gli enti locali o loro societa' o aziende, ai sensi della legislazione vigente nel comparto agro-energetico. Il consiglio di amministrazione curera' l adesione della cooperativa a quelle organizzazioni di tutela e promozione del movimento cooperativo indicate a maggioranza dal consiglio stesso. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 c. C. Ed in particolare: la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti conferiti prevalentemente dai soci. La cooperativa nel dettaglio puo' realizzare, condurre e gestire impianti per produrre, trasformare, commercializzare, distribuire, recuperare e cedere energia e/o biocarburanti ricavati da fonti rinnovabili prevalentemente di natura agroforestale e fotovoltaica; raccogliere, conservare e lavorare i prodotti agricoli conferiti dai soci al fine di utilizzarli o cederli per fini connessi alla produzione e commercializzazione di energia di qualsiasi genere; acquistare, vendere, permutare, affittare e condurre terreni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o per destinarli a colture energetiche; assistere i soci nelle attivita' di produzione, raccolta, stoccaggio delle materie prime agricole; conferire e fornire materia prima agricola e agroalimentare per la produzione di energia; promuovere e stipulare accordi, intese, contratti di programma agroenergetici, di fornitura e di coltivazione con enti pubblici e privati per l'impiego di biomasse e biocarburanti di origine agricola; ricercare e sviluppare specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazione energetica; acquistare, vendere, permutare, costruire, affittare, prendere in uso impianti, macchine ed attrezzi, magazzini e stabilimenti da utilizzare a favore dei soci per le operazioni agricole e colturali compreso quelli inerenti l'attivita' di produzione di energia; assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell articolo 2526 del codice civile. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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