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Scopo mutualistico la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: - fornire ai soci beni o servizi a condizioni piu' vantaggiose di quelle ottenibili dal mercato; il tutto al fine di incrementare, qualificare e agevolare l'autonoma attivita' lavorativa dei soci. La cooperativa si riserva la possibilita' di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con terzi, come consentito dall'art. 2545-octies del codice civile, nella misura in cui tale modalita' dell'attivita' si riveli utile ad una migliore gestione dell'impresa sociale; ferma restando l'osservanza dello scopo mutualistico a favore dei soci cooperatori, mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la societa' ed i soci cooperatori. In ogni caso, lo svolgimento dell'attivita' con terzi dovra' essere strumentale, anche in via indiretta, al perseguimento dello scopo mutualistico ed all'ottenimento, da parte dei soci cooperatori, di migliori condizioni di scambio, grazie alla maggiore efficienza della gestione sociale; non potra' quindi comportare il sacrificio dell'interesse dei medesimi soci cooperatori allo svolgimento di scambi mutualistici con la societa'. I soci cooperatori hanno quindi diritto a concludere rapporti mutualistici con la societa', secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, e la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta; il tutto compatibilmente con le esigenze della gestione sociale, e ferma restando la possibilita' di svolgere l'attivita' prevalente con terzi. In correlazione alla qualifica di cooperativa a mutualita' non prevalente, e' quindi consentita la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, la remunerazione degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti, la ripartizione di riserve a favore dei soci cooperatori, nel rispetto dell'art. 2545-quinquies c. C. Ma senza l'osservanza dell'art. 2514, comma 1, del codice civile, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto. Oggetto sociale la cooperativa, senza finalita' speculative ha per oggetto: - lavori di realizzazione e manutenzione di sedi stradali, arredi urbani, pavimentazioni stradali e accessorie (pubbliche e private); - lavori edili in genere; - lavori di manutenzione forestale, opere di rimboschimento delle superfici incolte, opere di miglioramento dei terreni pascolativi, lavori di istituzione e manutenzione di vivai, giardini pubblici e privati, viali, aiuole, nonche' lavori di giardinaggio in genere; - lavori di disinfestazione, diserbo, disinquinamento, bonifica dell'ambiente; - l'acquisto e la fornitura di materiali, prodotti di attrezzature e tecnologie complementari all'attivita' di cui ai punti precedenti. Per la realizzazione di quanto sopra la cooperativa potra' partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private. La cooperativa potra', non come attivita' prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta di risparmio. La cooperativa, per l'attuazione delle finalita' sopra riportate potra', a titolo esemplificativo: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, a titolo di stabile investimento e non di collocamento; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli bancari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, secondo la normativa di tempo in tempo vigente. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni e degli apporti dei soci; l'attivita' stessa potra' essere svolta anche con terzi.
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