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La societa' consortile ha scopo consortile e operera' per conto e nell'interesse esclusivo delle imprese consorziate al fine del raggiungimento dello scopo sociale. La societa' consortile e' costituita ai fini dell'esecuzione unitaria delle obbligazioni assunte dai soci consorziati derivanti da e conseguente ai contratti 1) engineering, procurement, and construction of the mozambique lng project, e 2) engineering, procurement, and construction of the mozambique lng project shared and support facilities (di seguito singolarmente e collettivamente definiti il "contratto") per la realizzazione e sviluppo chiavi in mano di due treni di liquefazione e delle relative strutture di supporto da realizzarsi nella repubblica del mozambico, cabo afungi, regione di cabo delgado a nord della citta' di pemba (il "progetto") per anadarko mocambique area 1, limitada, societa' di diritto della repubblica del mozambico con sede registrata in avenida julius nyerere, n. 3412, maputo, mozambico (di seguito definito anche il "committente") e, in genere, tutte le prestazioni relative alle attivita' dedotte in contratto, nessuna esclusa. La societa' consortile, pertanto, ha come oggetto l'attivita' edilizia in generale per la costruzione delle opere sopra individuate, per conto e nell'interesse esclusivi delle imprese consorziate, si' da conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacita' tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie delle singole imprese socio-consorziate, l'attuazione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto in relazione al progetto. In particolare rientrano nelle indicate attivita' della societa' consortile: a) la fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale quali la costruzione, la progettazione, la direzione operativa, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione delle predette opere; b) la predisposizione del programma dei lavori e delle forniture, coordinandone l'attuazione; c) la contabilita' delle opere e l'assistenza all'esecuzione delle stesse; la corrispondenza e i collegamenti con il committente ed i terzi; d) l'assunzione, l'amministrazione e la gestione del personale a ruolo e/o distaccato; e) la gestione di tutte le attivita' in materia di sicurezza. Alla societa' consortile e' demandato il compito di provvedere direttamente e/o per il tramite delle imprese consorziate e di terzi, ma sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale nell'interesse esclusivo delle imprese socio-consorziate, all'esecuzione delle opere e prestazioni di cui sopra e alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, da instaurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra la societa' consortile ed il committente, le imprese socio-consorziate, subappaltatori, i fornitori dei beni e prestatori di servizi e banche. La societa' consortile potra' provvedere, inoltre, all'esecuzione di eventuali ulteriori lavori aggiuntivi che saranno affidati in relazione al contratto dallo stesso committente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la societa' consortile, in particolare, potra': (i) eseguire o far eseguire, anche con affidamento ai soci consorziati, tutte le attivita' e lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera; (ii) realizzare tutte le prestazioni poste a carico della societa' consortile secondo le previsioni di cui al contratto, per il mezzo di una propria autonoma organizzazione imprenditoriale ovvero mediante affidamento in subappalto ad imprese terze nel rispetto dei vincoli e dei limiti di legge. Alla societa' consortile, dunque, e' demandato il compito di realizzare i lavori di cui al progetto nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto sopracitato, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari o anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestatori di servizi, nonche' con istituti di credito e compiendo altresi' ogni operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria e comunque qualsiasi atto che si rendesse opportuno e necessario per il raggiungimento dello scopo consortile. I soci consorziati conferiscono alla societa' consortile mandato senza rappresentanza a compiere tutti gli atti giuridici che risultino necessari per l'attuazione dell'oggetto consortile. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci consorziati, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attivita' sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalita' di esercizio in via esclusiva ovvero che vengono esercitate solo dagli iscritti in albi professionali, ovvero, infine, che comunque non possono essere esercitate dalla presente societa' consortile.
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