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1. L'associazione e' un centro indipendente costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale di attivita' di interesse generale. I beneficiari principali delle attivita' sono: 1a) soggetti individuali, professionali, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private che operano a vario titolo per lo sviluppo sociale attraverso il benessere delle persone e delle comunita', con attenzione alle persone svantaggiate e/o vulnerabili, famiglie, anziani, bambini, studenti; 1b) soggetti individuali e/o organizzativi che a vario titolo agiscono per la crescita della salute, qualita' sociale, partecipazione democratica, literacy, educazione, innovazione e culturale delle comunita' e della collettivita'. 2. L'associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dei cross over culturali, ovvero le relazioni sistematiche e sistemiche tra la cultura e altri ambiti dalle diverse politiche, in primis salute, sociale, educazione, economia. Di conseguenza il ccw mettera' a sistema le migliori competenze per - dare valore e rafforzare in termini metodologici le esperienze in atto che adottano l'arte e la cultura nei processi di cambiamento; - creare un ecosistema di dialogo e scambio tra practitioner, ricercatori, policy makers e cittadini; - sviluppare e sostenere la ricerca interdisciplinare e intersettoriale; - accompagnare con approcci cross over la formazione di competenze ai diversi livelli di ingaggio e professionalita'; - promuovere la diffusione di pratiche replicabili e misurabili, in grado di garantire impatto sociale, visibilita' e durata al fenomeno; - nutrire politiche locali e nazionali che mettano in atto questa visione, attraverso azioni di lobbying e advocacy, diventando interlocutore di tutti gli attori istituzionali che e' necessario coinvolgere a livello politico e amministrativo; - dialogare con fondazioni, associazioni, enti, universita' e altri soggetti che si occupano a vario titolo del tema, indicando possibili direzioni di azione e ricerca alla luce delle esperienze in corso; - promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione su questioni ritenute strategiche; - realizzare attivita' di formazione informale lifelong; - accompagnare al disegno e all'elaborazione delle politiche di organizzazioni, enti pubblici e privati; - raccogliere, documentare e archiviare buone pratiche, casi studi e ricerche scientifiche sui temi di interesse, in modo specifico sugli argomenti di cui sopra. 3. Per il raggiungimento delle predette finalita', civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, esercitera' in via esclusiva o principale, le seguenti attivita' di interesse generale, ex art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 lett. D), g), h), i), j), l) e w): - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione universitaria e post-universitaria; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione, comunicazione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117; - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali e universita', della partecipazione ad altre associazioni, societa' o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni/contratti. 5. L'associazione potra' svolgere ogni altra attivita' non specificatamente sopra menzionata, ma comunque collegata con quella indicata, purche' coerente con le finalita' istituzionali e idonea a perseguirne il risultato. 6. L'associazione potra' compiere qualsiasi operazione economico finanziaria mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri fini. 7. L'associazione potra' svolgere ex art. 6 del codice del terzo settore, anche attivita' diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni di attuazione dello stesso. 8. L'associazione potra' altresi' porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, nelle forme, e nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del c. T. S. E degli emanandi successivi decreti attuativi. 9. L'associazione potra', esclusivamente per scopo di autofinanziamento e sempre senza fine di lucro, esercitare le attivita' marginali previste dalla legislazione vigente. 10. L'associazione potra' erogare borse di studio e istituire premi. 11. L'associazione potra' avvalersi di terzi/volontari nello svolgimento delle proprie attivita'; coloro che svolgeranno attivita' di volontariato in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. 12. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. 13. I volontari, iscritti nell'apposito registro, dovranno essere assicurati c/o primaria assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile dell'associazione verso i terzi.
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