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La societa' ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci consorziati, senza alcun fine di lucro sia diretto che indiretto. La societa' consortile ha per oggetto lo svolgimento, in forma unitaria, di tutte le attivita' occorrenti all'esecuzione di tutti i servizi, delle opere civili ed impiantistiche e delle provviste occorrenti per la realizzazione di un centro direzionale nel territorio di san donato milanese (mi), che idea fimit sgr s. P. A. (la "committente") con contratto del 26 luglio 2017 (il "contratto") ha appaltato congiuntamente alle societa' salini impregilo s. P. A. E lamaro appalti s. P. A. (i "contractor"). Successivamente, i contractor, per la realizzazione dell'opera di cui al contratto, hanno costituito tra le medesime un'associazione temporanea di imprese con atto a rogito dott. Alfonso colombo, notaio in milano, in data 11 settembre 2017 rep. N. 168. 046 e racc. N. 30. 086. Alla societa' consortile e' dunque demandato, dalle imprese della richiamata ati, il compito di provvedere al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali riferite alle prestazioni sopra descritte, ponendo in essere i rapporti utili ed opportuni con fornitori di beni, prestatori d'opera e di servizi, con istituti, aziende di credito e societa' finanziarie, nel rispetto dei documenti tecnico contrattuali e delle disposizioni di legge. Essa, in via non prevalente ma strumentale all'esercizio delle attivita' di cui sopra e non nei confronti del pubblico, puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo', sempre che tali attivita' non siano prevalenti ne' svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale, prestare fideiussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi. La societa' consortile potra', inoltre, effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi, con l'obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio assunte con deliberazione del 3 marzo 1994, nonche' delle ulteriori e successive disposizioni dello stesso comitato. Alla societa' consortile e' vietato: 1. Compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815, come successivamente modificata e integrata; 2. Compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 305 e al d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415; 3. Compiere atti riservati da altre leggi a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi.
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