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La cooperativa non ha alcuna finalita' speculativa ma segue i principi della mutualita' nel rispetto della prevalenza degli scopi mutualistici di cui agli art. 2512 e seguenti del c. C. . La societa' potra' svolgere la propria attivita' anche nei confronti dei terzi. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, mediante l autogestione dell impresa che ne e' l oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ed incentivare l inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sia promuovendo attivita' di ricerca, di formazione professionale, di alternanza studio - lavoro, sia creando possibilita' occupazionali. La societa' cooperativa, senza finalita' speculativa, si propone di promuovere e favorire la piena occupazione dei soci svolgendo attivita' edile, a tal fine sara' compito della cooperativa: - assumere appalti per l'esecuzione di lavori edili e stradali di qualsiasi genere sia in proprio che per conto terzi senza limitazioni di sorta secondo le categorie di lavoro qui di seguito elencate: a)- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; b)- demolizione e sterri; c)- realizzazione di edifici civili, industriali e monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; d)- opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia; e)- lavori di restauro, compreso il restauro di edifici monumentali; f)- lavori e scavi archeologici; g)- opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e speciali; h)- installazione di infissi e manufatti in metallo, legno e materiale plastico; tinteggiatura, verniciatura, messa in opera di isolamenti termici, acustici, anti-incendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione; i)- costruzioni e pavimentazioni stradali; rilevati aerei, portuali e ferroviari; segnaletica e sicurezza stradale; pavimentazioni con materiali speciali; l)- lavori idraulici, quali: realizzazione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; lavori di difesa e sistemazione idraulica; gasdotti, oleodotti, lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; m)- lavori speciali, quali: impianti di sollevamento, potabilizzazione e depurazione delle acque; impianti di trattamento rifiuti; n)- lavori marittimi, quali: costruzioni di moli, bacini, banchine, eccetera; lavori di dragaggio, manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali; realizzazione di dighe e gallerie; o)- lavori ed opere speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; fondazioni speciali; opere di consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo; impermeabilizzazione dei terreni; trivellazioni e pozzi; installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, telefoniche, sciovie e similari). Su delibera dell'assemblea dei soci potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La societa' cooperativa potra' utilizzare tutte le leggi per l'ottenimento di finanziamenti agevolati, comunitari, statali, regionali e locali per la realizzazione dei propri scopi sociali. Potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. Per il perseguimento delle proprie finalita' la societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' riunirsi in consorzi, ed in raggruppamenti temporanei di imprese; potra' contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' e privati concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale se implicanti prestazioni professionali saranno affidate e svolte sotto la direzione e la responsabilita' di professionisti legalmente abilitati all'esercizio della rispettiva professione e regolarmente iscritti negli albi professionali di appartenenza nel rispetto della legge 1815 del 23 novembre 1939 e successive modifiche ed integrazioni. Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La societa' cooperativa non ha scopo di lucro ed e' retta dai principi mutualistici, cosi' come previsto dall'art. 26 del dlcps n. 1577 del 14/12/1947 e dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e successive modifiche ed integrazioni. Per promuovere la cultura cooperativistica e dare ai soci l adeguata professionalita' per le attivita' di cui allo scopo si intendera' gestire e promuovere corsi di formazione, anche mediante contributi ce, degli enti pubblici e privati in genere, volti a dare ai soci partecipanti all iniziativa strumenti idonei al miglioramento professionale. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale, il tutto a norma dell art. 12 legge 17/02/1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall art. 13 d. P. R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamante dal r. D. L. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche', quelle di cui al d. L. 03/05/1991 n. 143. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative.
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