scopo del consorzio e' quello di assicurare in forma organica e con carattere di stabilita', sia nei rapporti interni che nei rapporti e- sterni, una organizzazione comune ed unitaria tra le imprese parteci- panti, il coordinamento delle attivita' delle stesse, la unitarieta' delle loro azioni,lo svolgimento dell'attivita' promozionale e dello studio delle soluzioni funzionali e tecnologiche, nell'ambito della normativa in atto, e la regolarita' e la continuita' della progetta- zione e della esecuzione dei lavori nel campo dell'edilizia. Pertan- to il consorzio si propone, senza finalita' speculative,gli scopi se- guenti: a) assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da provincie, comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonche' da privati,l'appalto di lavori di qualsiasi genere, quali quelli di bonifica, stradali, edili, ferroviari,per eseguirli direttamente o per farli eseguire dalle imprese consorziate; b) acquistare in proprio e/o per conto dei consorziati beni strumen- tali e di esercizio; c) curare il miglioramento economico e sociale dei lavoratori delle imprese consorziate; d) assistere e rappresentare le imprese che lo costituiscono,sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con enti pubblici e privati; e) vigilare perche' i patti intevenuti tra imprese consorziate, rela- tive alla esecuzione dei lavori, siano scrupolosamente rispettati; f) provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico alla direzione dei lavori, alla compilazione dei progetti e dei relativi preven- tivi di spesa, nonche' all'assistenza tecnica,sempre che tali ser- vizi vengano richiesti dalle imprese consorziate. E' vietato al consorzio il compimento di operazioni speculative e di svolgere azione che possa essere comunque pregiudizievole agli inte- ressi delle imprese consorziate.