Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili, l'esecuzione di lavori edili con particolare riguardo a: -costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari. Costruzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; opere speciali in cemento armato, pavimentazione con materiali speciali, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico. -commercializzazione, assemblaggio, costruzione, anche per conto terzi, di impianti balneari in genere, piscine ed attrezzature per il tempo libero, anche per mandato o per rappresentanza. La societa' potra' anche partecipare a consorzi nei quali potra' svolgere la propria attivita' per il raggiungimento degli scopi di cui sopra. Essa potra' inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attivita' prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attivita' di cui alla legge n. 1 del 1991, disciplinante le societa' di intermediazione mobiliare), nonche' compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e non nei confronti del pubblico, con esclusione tassativa delle seguenti attivita': -attivita' professionale riservata; -sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni; -esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di cui all'art. 4 comma secondo della legge n. 197 del 5 luglio 1991; -erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministro del tesoro con decreto 27. 9. 1991 pubblicato sulla g. U. N. 227 del 1991. Essa potra' infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito, ma non nei confronti del pubblico.
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