Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Centro Alba Nuova Casale…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l autogestione dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto la realizzazione di iniziative di appoggio educativo, sociale, ricreativo ed assistenziale attraverso l organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettivita' in generale, ed in particolare servizi a favore di minori e dei giovani. A tal fine, sotto l'osservanza e nel rispetto della vigente normativa in materia, intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi: servizi educativi anche riferibili ad attivita' di istruzione; strutture, iniziative e scuole, in lingua italiana o in altre lingue, per la: - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie; - istruzione primaria (scuole elementari), secondaria di primo grado (medie), secondaria di secondo grado, in ogni ambito; - baby parking, ludoteche, laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti). La cooperativa potra' inoltre: - istituire corsi di formazione professionale purche' non come scopo esclusivo; - erogare assistenza qualificata con finalita' educative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in eta' scolare e pre-scolare, servizi di pre e post scuola. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte da figure professionali con competenze idonee ai servizi da erogare su indicazione del consiglio di amministrazione. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. L organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
Parole chiave