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1. La societa' ha per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, di cui all'articolo 7 comma 1 septies della legge 6 febbraio 1992 n. 66 cosi' come modificato dalla legge n. 213 del 25 luglio 2000, oltre a quelle funzioni attribuite agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 aprile 1992 n. 82, secondo il regolamento adottato dal ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400. 2. La societa', allo scopo di raggiungere i fini dell'oggetto sociale, puo' per conto degli operatori economici: a) svolgere i compiti attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992, di cui al precedente comma 1, asseverando i dati acquisiti ed elaborati; b) ricevere o emettere dichiarazioni doganali asseverandone il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale secondo quanto disciplinato dal regolamento adottato dal ministro delle finanze indicato al precedente comma 1; c) assegnare alla destinazione doganale dichiarata le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi e tasse di effetto equivalente, secondo quanto previsto dal regolamento del ministro delle finanze indicato al precedente comma 1; d) ogni altro adempimento richiesto dall'utenza previsto dalla leggi in vigore e che non siano in contrasto con le funzioni disciplinate dalla legge 6 febbraio 1992 n. 66, come modificato dalla legge n. 213 del 25 luglio 2000. 3. La societa' potra' collegarsi con societa' aventi il medesimo oggetto sociale con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali delle dogane. Sono comunque fatte salve le norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287. 4. Le societa', collegate ai sensi del precedente comma, possono costituire gruppi europei di interesse economico (g. E. I. E. ) previsti dal regolamento cee n. 2137/85 del 25 luglio 1985 e disciplinato dal decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240. 5. La societa' potra', altresi', compiere ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale o finanziaria che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' comunque esclusa la raccolta del risparmio nonche' lo svolgimento di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. 6. Per lo svolgimento di attivita' riservate a particolari categorie professionali, la societa' dovra' ricorrere a soggetti appartenenti alle stesse.
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