Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 5 - oggetto la cooperativa ha per oggetto: - la promozione di tutte le iniziative possibili per sviluppare l'attivita' del centro commerciale e per tutelare gli interessi della collettivita' del centro commerciale; - l'attivazione dei mezzi necessari al conseguimento del suddetto obiettivo, anche attraverso la conduzione degli spazi comuni dello stesso, in particolare organizzando iniziative di animazione e campagne pubblicitarie comuni a supporto della notorieta' del centro commerciale e delle attivita' dei soci; - il coordinamento delle attivita' dei soci per quanto riguarda, tra l'altro, orari, iniziative ed assetto dell'offerta complessiva e dei servizi alla clientela del centro commerciale; - la creazione di un sistema di interscambio e di collaborazione tra i soci al fine di perseguire maggiori vantaggi collettivi, organizzando occasioni nelle quali vi sia circolazione di informazioni di carattere professionale e/o organizzando momenti formativi. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute necessarie e utili; potra' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Tutte le attivita' di cui sopra, anche quelle di carattere secondario, devono essere svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, che dovra' essere approvato da parte dell'assemblea ordinaria dei soci come infra specificato all'art. 23), per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
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