Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza fini di speculazione privata, ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) istituire, costituire, acquistare o prendere in locazione locali per la vendita, magazzini, attrezzature ed impianti atti al conseguimento di una attivita' commerciale concentrata e coordinata da parte dei soci; b) assistere i soci nell'esercizio della loro attivita' commerciale, organizzando ogni opportuna forma di consulenza ed istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una piu' alta qualificazione della categoria; c) assumere tutte le iniziative che siano dirette ad agevolare e coordinare l'attivita' dei soci nonche' a perfezionarla sotto l'aspetto della produttivita', al fine di ridurre i costi e di offrire ai consumatori servizi migliori a prezzi competitivi; d) collegarsi con altre societ aventi scopi analoghi od affini, senza che cio' comporti assunzioni o commistione di responsabilita' per la gestione delle societ collegate stesse. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale, la cooperativa puo' inoltre compiere - occasionalmente e comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge - tutti gli atti mobiliari, immobiliari, economici e finanziari ritenuti necessari o utili alla realizzazione dei propri scopi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e delle altre norme in materia; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, con modalita' di svolgimento da definirsi con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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