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1. La societa' ha per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale di cui all'art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992 n. 66, come modificata dalla legge 25 luglio 2000 n. 213, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992 pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 aprile 1992 n. 82 - secondo il regolamento adottato dal ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400. 2. E' compatibile con l'appartenenza alla societa' unicamente lo svolgimento da parte dei soci dell'attivita' professionale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612, nonche' di quella disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1973 n. 43. Non sono compatibili, invece, le attivita' di cui all'art. 7 della citata legge 22 dicembre 1960 n. 1612. 3. La societa', allo scopo di raggiungere i fini dell'oggetto sociale, puo', per conto degli operatori economici: a) svolgere i compiti attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992 di cui al precedente comma 1, asseverando i dati acquisiti ed elaborati; b) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverandone il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale secondo quanto disciplinato dal regolamento adottato dal ministro delle finanze indicato al precedente comma 1; c) assegnare alla destinazione doganale dichiarata le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse di effetto equivalente secondo quanto previsto dal regolamento adottato dal ministro delle finanze indicato al precedente comma 1; d) ogni altro adempimento richiesto dall'utenza previsto dalle leggi in vigore e che non sia in contrasto con le funzioni disciplinate dalla legge 6 febbraio 1992 n. 66 come modificata dalla legge 25 luglio 2000 n. 213.
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