Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di "Centro Di Assistenza Fiscale…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale prevista dall'art. 78 dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modifiche e integrazioni. La societa' a tale scopo puo': a) svolgere per conto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di tutti gli adempimenti conseguenziali cosi' come disposto dal comma 21 del succitato articolo; b) apporre attraverso uno o piu' r. A. F. (responsabile assistenza fiscale) il visto di conformita' formale dei dati indicati nelle dichiarazioni predisposte dalla societa' in base alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. La societa' provvede ad inoltrare ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essa predisposte e sottoscritte dal contribuente, nonche' le relative registrazioni su supporti magnetici. La societa' nomina un direttore generale per il raggiungimento dei propri fini sociali. La societa' puo' partecipare a consorzi o societa' consortili costituiti esclusivamente dalle societa' svolgenti attivita' di centro autorizzato di assistenza fiscale e/o dai loro soci allo scopo di agevolare e coordinare le attivita' connesse con il presente oggetto sociale. La societa', in via non prevalente, ma strumentale all'esercizio delle attivita' di cui sopra, puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; per il medesimo fine puo' compiere, non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi; puo' assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. L'assunzione di partecipazioni, al fine di stabilire investimento e non di collocamento in altre societa' industriali, commerciali o finanziarie, sia in italia che all'estero, il finanziamento, il coordinamento e la gestione delle societa' nelle quali partecipa, la direzione di controllo di indirizzo politico, gestionale e di coordinamento tecnico produttivo, amministrativo e finanziario. La possibilita' della societa' di assumere partecipazioni sociali, con i limiti sopra indicati, non potra' comunque essere esercitata nei confronti del pubblico. La societa' potra', da ultimo, erogare finanziamenti, a favore della societa' o ente controllante o soci non persone fisiche delle controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' delle societa' o enti controllate dalla stessa controllata, il tutto nel rispetto della legge (in particolare dell'art. 2474 c. C. ) e dei regolamenti vigenti in via occasionale e comunque strumentale al raggiungimento del proprio oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, e previa delibera dell'assemblea sociale che dovra' accertare: a) la mancanza di squilibri finanziari anche prospettici; b) la presenza di compatibilita' con le finalita' statutarie; c) la misura del tasso d'interesse che non potra' essere inferiore a quello applicato dalle banche nei confronti della societa'. Alla societa' e' vietato: 1. Compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 2. Compiere attivita' sopra non espressamente menzionate e per le quali la legge preveda speciali requisiti o autorizzazioni (atti professionali riservati a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi). La societa' puo' farsi finanziare dai soci e da terzi alle condizioni e modalita' previste dalla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994 e dalle istruzioni della banca d'italia pubblicate nella g. U. Della repubblica italiana in data 12 dicembre 1994 - serie generale n. 289 e successivi aggiornamenti e modifiche.
Parole chiave