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Articolo 4 - 4. 01 la societa' ha per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale disciplinata dal d. Lgs. 9 luglio 1997 n 241 successivamente integrato dal d. Lgs 28 dicembre 1998 n 490 a favore dei soggetti aderenti alle associazioni ed organizzazioni socie della societa', la societa' a tale scopo, per conto dei suddetti utenti: a) elabora e predispone le dichiarazioni tributarie, in particolare: cura gli ulteriori adempimenti tributari previsti nonche' l'invio telematico delle dichiarazioni tributarie; b) redige le scritture contabili; c) verifica la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) invia all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; f) appone, attraverso uno o pi responsabili fiscali, il visto di conformita'formale dei dati indicati nelle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile; g) appone, attraverso uno o piu' responsabili fiscali, l'asseverazione che i dat i contabili ed extra contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea dei dati indicati nelle dichiarazioni. Per le attivita' di cui sopra la societa' puo' avvalersi di societa' di servizi di cui capitale sia posseduto, almeno a maggioranza assoluta, delle associazioni autorizzate alla costituzione di caf. La societa' potra' effettuare anche tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12 come modificato dall'art. 58 comma 16 legge n. 144/199, nei confronti delle imprese considerate artigiane ai sensi dell'art. 25 luglio 1956, n 860, nonche' le altre piccole imprese. La societ puo' partecipare a consorzi o societa' consortili costituite esclusivamente dalle societ svolgenti attivita' di centro autorizzato di assistenza fiscale e/o dai loro soci allo scopo di agevolare e coordianare le attivita' connesse con il presente oggetto sociale. 4. 02 la societa' puo' assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import-export , industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, purche' non nei confronti de l pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fideiussioni e di ogni altra garanzia anche reale e personale e anche a favore di terzi, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 4. 03 la societa' potr assumere partecipazioni e interessenze in altre societa', imprese e consorzi di qualsiasi genere, sia in italia che all'estero, aventi oggetto analogo od affine al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 codice civile ed esclusa ogni attivita' di successivo collocamento a terzi e al pubblico. 4. 04 l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa nel bilancio.
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