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1. La fondazione ha lo scopo di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e piu' in generale l'innovazione del paese nei settori de1l'automotive e aerospaziale e favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione. 2. A tal fine, la fondazione contribuisce a creare una infrastruttura di ricerca e di innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai processi manifatturieri nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo industria 4. 0 e della sua intera catena del valore. 3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in italia e all'estero, inclusi i centri di competenza e gli european digital innovation hubs (edih) di cui, rispettivamente all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 16 del regolamento (ue) 2021/694 del 29 aprile 2021, affinche' il centro possa diventare un luogo di attrattivita' per ricercatori, imprese e start-up. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 6, la fondazione puo' compiere ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. In particolare, in via esemplificativa, la fondazione puo': a) compiere operazioni bancarie nonche' richiedere sovvenzioni, contributi; b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari, sia in italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attivita'; c) compiere operazioni finanziarie di indebitamento e operazioni mobiliari e immobiliari; d) svolgere tutte le attivita' necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura; e) ricevere donazioni, anche di beni immobili; f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della fondazione; g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di societa', start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio; h) sviluppare e promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attivita' e alle finalita' della fondazione; i) svolgere tutte le attivita', ivi compresa la stipula di atti e contratti, necessarie alla valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale e/o la registrazione della proprieta' intellettuale e industriale e il trasferimento tecnologico alla filiera produttiva, inclusa la concessione dei diritti di proprieta' intellettuale e industriale in licenza a soggetti terzi. 5. I diritti di proprieta' intellettuale e industriale conseguiti nell'ambito dell'attivita' della fondazione appartengono esclusivamente a quest'ultima, salvo la possibilita' di attribuire in via negoziale a terzi la titolarita' dei risultati della ricerca e della progettazione relativi a specifici progetti finanziati da enti pubblici o privati. 6. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei membri fondatori gli atti adottati in relazione alle operazioni di cui al comma 4 del presente articolo, lettere c), f) e g) con esclusione di quelle di locazione o ristrutturazione strettamente funzionali all'operativita' della sede. E' altresi' sottoposta ad autorizzazione dei membri fondatori l'attribuzione in via negoziale a terzi della titolarita' dei risultati della ricerca e della progettazione.
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