Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto sociale l esercizio, in via stabile e principale, dell organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l assistenza all attivita' sportiva dilettantistica, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline: - atletica leggera; - ginnastica per tutti; - attivita' sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness - avviamento al ciclismo. La societa' non ha scopo di lucro nel rispetto e ai sensi dell art. 8 d. Lgs. 36/2021 e quindi e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. Per il perseguimento delle finalita' sociali, la societa' potra': a) organizzare e partecipare a gare, tornei e manifestazioni; b) organizzare attivita' didattica e campi estivi per l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nelle attivita' sportive; c) organizzare congressi, seminari, mostre, eventi finalizzati alla promozione dello sport; d) collaborare per lo studio, la realizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, proporre ed organizzare laboratori didattici ed iniziative di carattere sportivo, culturale od artistico; e) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici ed istituti scolastici ed universitari per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzate; f) gestire impianti, propri o di terzi, palestre, centri di addestramento e formazione e strutture sportive anche polivalenti di vario genere. Nell attuazione dei suindicati punti e) ed f) ci si avvale del dettato dell art. 9. 1 bis del d. Lgs. 36/2021. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la societa' potra' esercitare anche attivita' diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo i criteri di tempo in tempo stabiliti dalla normativa in vigore. Tali attivita' vengono deliberate dall organo amministrativo e possono consistere, a mero titolo esemplificativo, in: - l'attivita' di rivendita di materiale annesso ed accessorio alle attivita' sportive sopra indicate come ad esempio equipaggiamento ed abbigliamento sportivo, attrezzature e mezzi per la pratica dello sport; - l'attivita' promozionale, di pubblicita' anche mediante stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato sempre inerenti l'attivita' sportiva al fine di promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; - la gestione diretta o indiretta di attivita' per soddisfare le esigenze di tempo libero quali, tra l'altro, attivita' ricreative e culturali, gestione di bar, spazi, ristoranti, mense, biblioteche e attivita' dopolavoristiche in genere; - l assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre societa' o imprese, costituite o costituende, italiane ed estere, aventi oggetto affine o complementare. La societa' potra' accedere ai contributi nonche' ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate dalla comunita' europea, dallo stato italiano e dagli enti locali. La societa' potra' compiere ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale o finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale e in particolare quelle relative alla costruzione, all ampliamento, all attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l acquisizione delle relative aree, nonche' l acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive. E' comunque esclusa la raccolta del risparmio nonche' lo svolgimento di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico (segnatamente esclusa ogni attivita' riservata dalla legge ed in particolare dal decreto legislativo numero 385 del primo settembre 1993 e successive modificazioni o integrazioni). La societa' e' soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della federazione o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal coni cui e' affiliata o intende affiliarsi. La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del comitato internazionale olimpico (cio), del comitato olimpico nazionale italiano (coni), delle federazioni sportive internazionali, nonche' agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni cui la societa' stessa deliberera' d'aderire. Il contenuto del presente statuto, laddove contrastante con lo statuto federale e/o con i regolamenti della federazione affiliante, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente oggetto sociale le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o nello statuto e nei regolamenti degli enti di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate.
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