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Costituiscono l'oggetto della societa' le sotto elencate attivita' connesse all'erogazione di servizi in materia di assistenza e rappresentanza fiscale, tributaria e del lavoro a favore degli associati di unica, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia. A tale scopo la societa' dovra' operare nelle seguenti configurazioni: a) quale societa' di servizi di un centro assistenza agricola (caa) autorizzato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento delle attivita' previste nello stesso decreto, nonche' di quelle previste dal d. Lgs. 165/1999 e dalla legislazione presente e futura sui caa; b) quale societa' di servizi di un centro di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati (caf-dipendenti) autorizzato, ai sensi dell'articolo 11 del d. M. 31 maggio 1999, n. 164. ; c) quale societa' di servizi di un centro di assistenza fiscale alle imprese (caf impresa) autorizzato, ai sensi dell'articolo 11 del d. M. 31 maggio 1999, n. 164. In attuazione di quanto sopra elencato nonche' di tutte le altre norme in seguito richiamate, la societa' potra': a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarita' formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; b) redigere bilanci, elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie, ed i relativi allegati, a cui sono obbligati, anche in qualita' di sostituti di imposta, i titolari, persone fisiche o giuridiche di redditi di impresa ovvero di partecipazione; i partecipanti all'impresa familiare; il coniuge partecipante all'azienda coniugale; tutti gli altri soggetti obbligati per legge alla presentazione delle dichiarazioni fiscali; con controllo delle conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; c) curare tutti gli adempimenti tributari, fiscali e contributivi cui sono tenuti i soggetti elencati nella precedente lettera b), oltre a quelli richiesti dal corretto perseguimento dell'oggetto sociale, come piu' sopra rappresentato; d) rilasciare, attraverso il responsabile ovvero uno dei responsabili dell'assistenza fiscale del caf, ed a richiesta del contribuente, il visto di conformita' delle risultanze dalle dichiarazioni predisposte dal caf alle risultanze delle scritture contabili e alla correlata documentazione amministrativa contabile; e) asseverare, attraverso il responsabile ovvero uno dei responsabili dell'assistenza fiscale del caf, ed a richiesta del contribuente, che gli elementi contabili ed extra contabili comunicati all'amministrazione finanziaria rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. Le attivita' di cui alle lettere d) ed e) potranno essere esercitate dalla societa' soltanto dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorita' amministrative e sempre e solo nella qualita' di societa' di servizi del caf-dipendenti e/o del caf impresa; f) inviare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni fiscali/tributarie, ai sensi dell'art. 3 del d. P. R. 22 luglio 1998 n. 332 e dal d. M. Finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato in g. U. Il 23 febbraio 1999 al n. 44 e successive integrazioni e modificazioni; g) curare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e similari a norma dell'art. 1 legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; h) curare l'elaborazione dei cedolini paga e/o buste paga ed i relativi adempimenti, compreso le operazioni di calcolo e stampa relativi agli stessi, nel rispetto del comma 4 dell'art. 1 della predetta legge n. 12/1979; i) la dotazione in uso e l'assistenza tecnica delle procedure e dei programmi operativi per l'elaborazione elettronica dei dati ed archiviazione degli stessi; l) la fornitura di servizi convenzionati con le camere di commercio ed altri enti pubblici e privati; m) la prestazione di servizi di gestione, controllo e riscossione tributi, quote associative, quote di servizio per conto e in vantaggio di unica e/o di qualsiasi altra entita' titolare di accordo-convenzione con l'associazione stessa; n) l'assistenza, consulenza e fornitura di servizi ai fondi interprofessionali per la formazione continua e agli enti bilaterali e agli organismi paritetici purche' questi siano promossi da unica o dalla confederazione a cui l'associazione aderisce; o) la consulenza e assistenza aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature e delle attivita' in tutti i settori, ivi incluse la consulenza e l'assistenza relativi a sistemi di qualita', consulenza in materia di igiene e sicurezza alimentare ed elaborazione di manuali di corretta prassi igienica ed autocontrollo; p) la consulenza e assistenza finalizzate alla promozione ed al sostegno delle attivita' d'impresa e delle nuove iniziative imprenditoriali ed occupazionali in genere, anche mediante la costituzione di appositi incubatori d'impresa. Resta in ogni caso precluso alla societa' l'esercizio delle attivita' per legge riservate, l'individuazione dei soggetti terzi con i quali la societa' potra' convenzionarsi resta riservata a unica. Analogamente i contratti di servizio tra la societa' e i terzi di cui sopra saranno esclusivamente definiti e negoziati da unica per tutti i propri centri servizi. Essa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale dall'organo amministrativo, nonche' concedere a favore proprio fideiussioni e garanzie in genere, comprese le ipotecarie e inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo o affine o connesso a quello della societa' medesima, o comunque ritenute utili o necessarie dall'organo amministrativo, partecipazioni che non costituiranno l'oggetto prevalente dell'attivita' sociale e non potranno comunque essere finalizzate al collocamento sul mercato delle partecipazioni acquisite, con espressa esclusione delle attivita' riservate dalla legge.
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