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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello stato e senza fini di speculazione privata e, nell'ambito dell'oggetto sociale - ha lo scopo di far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti nonche' la fornitura ai soci di mezzi tecnici agricoli e/o di servizi a condizioni e standard qualitativi migliori e a prezzi inferiori rispetto a quelli conseguibili sul mercato. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici; la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. " "art. 4 (oggetto sociale) la societa' non ha scopo di lucro e ha la finalita' di incrementare e valorizzare la produzione di risone e di tutti i cereali, soia e di tutte le leguminose, nonche' di tutte le coltivazioni erbacee ed arboree delle aziende dei singoli soci nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola della comunita' economica europea. In particolare la societa' si propone: a) la raccolta, il trasporto, la conservazione ed il collocamento - sia direttamente che a mezzo di terzi - dei prodotti vincolati dai soci, tanto in italia quanto all'estero procedendo, se del caso, anche alla sua trasformazione, nonche' la selezione delle sementi; b) l'acquisto ed eventualmente l'uso in forma collettiva di strumenti e mezzi utili alla produzione, compresi quelli necessari alla difesa fitosanitaria, nonche' tutte le iniziative atte a diminuire i costi di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli dei soci; c) di compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ipotecarie, locative ritenute utili e necessarie dal consiglio di amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali; d) organizzare servizi di assistenza tecnica e promuovere il perfezionamento della tecnica agraria e dell'organizzazione aziendale ai fini dell'incremento della produzione; curare l'istruzione professionale dei soci mediante l'insegnamento tecnico, la sperimentazione, eccetera; e) studiare e collaborare ad iniziative aventi lo scopo di favorire il perfezionamento tecnico agrario per il progresso e l'incremento della agricoltura e lo sviluppo della cooperazione agricola; f) istituire sezioni speciali allo scopo di poter beneficiare di tutte le agevolazioni vigenti e di quelle che potranno essere emanate; g) l'acquisto di macchine e attrezzi da usare in comune per la lavorazione del terreno, per la semina e la raccolta dei prodotti, per la difesa contro le malattie delle piante, l'acquisto di concimi, sementi, mezzi tecnici e quant'altro occorrente per la conduzione delle aziende dei soci; h) acquistare, sia direttamente sia attraverso organismi associativi, per conto dei soci i prodotti necessari alle coltivazioni della loro azienda ed effettuare i servizi tanto in favore della gestione sociale che dei singoli soci; i) partecipare ad organismi associativi che si propongono la difesa dell'agricoltura e dei suoi prodotti; l) attuare tutte le iniziative che nell'interesse dell'agricoltura e dei soci potranno essere suggerite dall'applicazione della disciplina comunitaria, dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali e dalle direttive comprensoriali; m) la costruzione, l'acquisto in ogni forma consentita e l'affitto di beni immobili da destinare al conseguimento degli scopi sociali; n) l'assistenza tecnica, economica e commerciale nei confronti dei soci, provvedendo anche ad acquistare e distribuire prodotti ed attrezzature utili all'esercizio dell'attivita' agricola dei soci; o) la richiesta ed utilizzo delle provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, nonche' dei finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' partecipare a societa', enti ed organismi le cui finalita' possono concorrere direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 01.63.00 indica: Attività che seguono la raccolta.
La dimensione aziendale colloca Cerealicola San Gaudenzio Società Cooperativa Agricola nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.