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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) acquisire terreni, sia in proprieta', sia in diritto di superficie od in altre forme ammesse dalle leggi vigenti, per costruirvi fabbricati residenziali e/o vani accessori o altro aventi diverse destinazioni a servizio dei residenti e comunque previsti dalle norme urbanistiche attuative; b) acquisire fabbricati e/o unita' immobiliari gia' costruite da recuperare e/o da ristrutturare; c) trasferire detti immobili ai soci. Detti immobili potranno anche essere inseriti o costituire programmi integrati di settore o complessi organici di insediamento, anche comprendenti servizi sociali, asili nido, scuole, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati ad attivita' culturali, ricreative e sportive. Nei fabbricati di cui sopra potranno essere realizzati locali destinati ad uso diverso dall'abitazione da assegnare o da alienare ai soci od a persone giuridiche secondo le norme vigenti. Le autorimesse costruite potranno essere assegnate ai soci anche non assegnatari di alloggi. Ove richiesto e/o necessario la cooperativa potra' eseguire direttamente le opere di urbanizzazione. Potra' inoltre costituirsi in consorzio temporaneo con altre persone giuridiche e/o persone fisiche per la realizzazione di dette opere, ove le proprieta' siano multiple. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere, con delibera del consiglio di amministrazione tutti gli atti e concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque sia, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; in particolare potra' stipulare ipoteche o mutui con lo stato, con gli istituti di credito, con enti autorizzati dalla legge e con societa' e ditte private. Essa potra' anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformita' al t. U. Approvato con r. D. 1165/38 o di altre disposizioni normative sovrannazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtu' di delibere assunte da altri enti pubblici e privati. Con delibera assembleare la cooperativa potra' delegare a consorzi costituiti per la promozione e assistenza a cooperative edilizie, l'attivita' tecnico-amministrativa diretta al conseguimento dello scopo sociale. Tale delega potra' essere conferita all'atto della costituzione della societa'. Il presidente del consiglio di amministrazione o un consigliere da lui delegato rappresentera' la cooperativa presso i consorzi, ai quali la cooperativa aderisce e nelle assemblee dei consorzi stessi, anche con procuratori nominati di volta in volta per ogni singola assemblea. La cooperativa potra' aderire ad associazioni o consorzi di cooperative. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; in particolare potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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